Cassazione Penale, Sentenza n. 4589/2022 del 09/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso il diniego della sostituzione della pena detentiva breve con la semidetenzione. Il ricorrente deduceva che la Corte d'appello aveva motivato il rigetto con considerazioni riferibili alla libertà controllata e non alla semidetenzione (che non richiederebbe la disponibilità di una stabile dimora); contestava inoltre che i precedenti fossero modesti e datati (2009) e che in atti fossero presenti solo precedenti dattiloscopici, non attestanti precedenti devianti; infine censurava il mancato riferimento ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze attengano a valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità, salvo il caso di motivazione mancante, manifestamente illogica o contraddittoria. Il Collegio ha ritenuto logico e non contraddittorio il ragionamento della Corte d'appello, che ha negato la sostituzione della pena in ragione della mancanza di valido titolo di soggiorno e di fissa dimora, della sussistenza di un precedente specifico e di plurimi carichi pendenti specifici, elementi ostativi alla prognosi favorevole ai sensi dell'art. 58 della legge n. 689/1981. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Riferito come parametro che il ricorrente lamentava non essere stato considerato; la Corte osserva che la valutazione prognostica compiuta dalla Corte d'appello si è svolta in conformità ai parametri di valutazione (anche se la censura in cassazione sulle valutazioni di fatto è inammissibile se non riguarda vizio manifesto).
art. 58 I. n. 689 del 1981
Richiamato dalla Corte come norma che consente di valutare l'ostatività di elementi quali la mancanza di fissa dimora, il precedente specifico e carichi pendenti nella prognosi sulla possibilità di applicare sanzioni sostitutive; la Corte ha ritenuto tali elementi ostativi.
art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689
Richiamato nella giurisprudenza citata: l'accertamento delle condizioni che consentono l'applicazione di sanzioni sostitutive per la pena detentiva breve è valutazione di fatto non sindacabile in Cassazione se motivata in modo non manifestamente illogico.
Corte di Cassazione, Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021 (Caradonna)
Principio consolidato sul limite della censura in Cassazione: non sono deducibili doglianze che riguardano la persuasività o la diversa valutazione del materiale probatorio se non emerge manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.
Corte di Cassazione, Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019 (Ahmetovic)
Richiama il principio per cui la valutazione dell'idoneità alle sanzioni sostitutive è accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità quando non manifestamente illogico.
Massime di principio
- In Cassazione non è ammessa una rivalutazione del merito o della persuasività delle prove: le doglianze che sollecitano una diversa valutazione probatoria sono inammissibili salvo che emerga una motivazione mancante, manifestamente illogica o contraddittoria.
- La concessione di sanzioni sostitutive (es. semidetenzione) per pena detentiva breve richiede una valutazione prognostica complessiva delle condizioni del condannato; elementi come la mancanza di fissa dimora, l'assenza di valido titolo di soggiorno, precedenti specifici e carichi pendenti gravano negativamente su tale prognosi.
- La distinzione formale tra diverse misure alternative (libertà controllata, semidetenzione, ecc.) non elimina l'esigenza che il giudice valuti l'insieme delle condizioni di vita e di affidabilità del condannato ai fini del rispetto delle prescrizioni correlate alla misura sostitutiva.
- L'assenza di un riferimento esplicito a singoli parametri (es. art. 133 c.p.) può essere superata se dalla motivazione emerge chiaramente che la Corte ha effettuato la valutazione prognostica sui fattori rilevanti; la forma della motivazione non è sindacabile se non vi è manifesta illogicità.
- Precedenti specifici e segnalazioni multiple (anche per falsi o per status di clandestinità) costituiscono elementi concreti che il giudice può ritenere ostativi all'accesso alle misure sostitutive.
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