Cassazione Penale, Sentenza n. 40415/2022 del 26/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano il decreto di sequestro (art. 20 d.lgs. n. 159/2011 e sequestro per equivalente ai sensi dell'art. 25) perché: 1) la valutazione della pericolosità generica del Cardone sarebbe infondata e basata su un periodo temporale insufficiente (contestazione che i reati tributari sarebbero avvenuti solo tra 2011 e 2015, dunque episodici e non indicativi di "vita abituale" con proventi illeciti); 2) il sequestro per equivalente sarebbe illegittimo se esteso a beni acquistati prima della manifestazione della pericolosità o trasferiti anteriormente alla proposta, per ragioni di divieto di retroattività e per la natura non preventiva ma sanzionatoria della confisca per equivalente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto corretta la estensione temporale della manifestazione della pericolosità fino al 2017 (tenuto conto dei trasferimenti sine titulo) e quindi fondata la qualificazione del Cardone come soggetto che vive abitualmente dei proventi di reati lucrogenetici. Ha altresì confermato la legittimità del sequestro per equivalente ex art. 25 d.lgs. n. 159/2011 anche riferito a beni acquisiti prima della manifestazione della pericolosità, precisando che il divieto di retroattività impedisce solo l'applicazione della nuova disciplina ai procedimenti di prevenzione già pendenti alla data di introduzione dell'istituto, ma non ostacola l'ablazione di beni leciti o acquisiti anteriormente quando i beni direttamente riconducibili al reato non sono stati rinvenuti; unico requisito è la disponibilità dei beni da parte del proposto e l'assenza di vocazione all'ablazione diretta secondo gli artt. 20 e 24.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice delle misure di prevenzione)
art. 1 lett. b), art. 20, art. 22, art. 24, art. 25
L'art. 1 lett. b) definisce la categoria criminologica della pericolosità; l'art. 20 autorizza il sequestro dei beni indicati dalla presunzione di illecito accumulo; l'art. 25 disciplina il sequestro/confisca per equivalente e, come interpretato dalla Corte, pone come unica condizione espressa la disponibilità dei beni da parte del proposto, senza escludere beni acquisiti anteriormente alla manifestazione della pericolosità, salvo che la misura fosse applicata in procedimenti già pendenti alla data di introduzione dell'istituto.
art. 36 comma 3 (richiamato nel testo)
La legge ha rimodulato la disciplina dell'art. 25; la Corte interpreta la previsione di non retroattività come volta a escludere l'applicazione della nuova norma ai procedimenti di prevenzione già pendenti alla data dell'entrata in vigore, non a limitare le tipologie di beni assoggettabili all'ablazione per equivalente.
Interventi normativi del 2008
dl. 23 maggio 2008, conv. nella L. 24 luglio 2008, n. 125 (introduzione comma 10 art. 2-ter I. n. 1423/1956)
L'introduzione dell'istituto della confisca per equivalente risale al 2008; la Corte distingue tra la natura sanzionatoria già riconosciuta dell'istituto e il limite di irretroattività che riguarda i procedimenti pendenti all'epoca della sua introduzione.
Sentenza Corte Costituzionale n. 24 del 2019
Richiamata dalla difesa per sostenere un'interpretazione restrittiva/tassativa della pericolosità, ossia richiedere indizi di condotte non episodiche e protratte. La Corte di cassazione valuta comunque che, nella fattispecie, gli elementi temporali assunti (fino al 2017) siano sufficienti.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 1, Sent. n. 11768 del 28/02/2012 (Barilari); Sez. U., n. 4880 del 26/06/2014 (Spinelli)
Barilari aveva affermato la natura sanzionatoria dell'istituto e l'impossibilità di retroattività; Spinelli chiarisce che il periodo di manifestazione della pericolosità delimita l'ambito della prevenzione rispetto ai beni direttamente collegati alla pericolosità. La Corte, nel caso in esame, distingue l'ambito di applicazione di questi precedenti: la retroattività è esclusa solo per i procedimenti pendenti; il limite temporale riguarda i beni direttamente collegati alla pericolosità, mentre l'ablazione sussidiaria del restante patrimonio è ammessa quando i beni direttamente pertinenti non si rinvengono.
Massime di principio
- Per contestare la pericolosità ai fini delle misure di prevenzione occorre provare l'assenza di indizi di una condotta non episodica e protratta: il giudice valuta il periodo ritenuto rilevante anche tenendo conto di trasferimenti economici collegati all'attività illecita, non solo delle date delle imputazioni penali.
- Il sequestro/confisca per equivalente (art. 25 d.lgs. 159/2011) può essere disposto anche su beni acquisiti prima della manifestazione della pericolosità, purché risultino nella disponibilità del proposto e non siano già vocati all'ablazione diretta; l'irretroattività dell'istituto impedisce solo l'applicazione alle procedure già pendenti all'entrata in vigore della norma.
- Se i beni direttamente riconducibili all'illiceità non sono rinvenuti, il giudice può legittimamente ricorrere all'ablazione sussidiaria del restante patrimonio fino alla concorrenza del valore degli stessi beni non rinvenuti.
- Nelle difese contro il sequestro per equivalente è strategico dimostrare la legittima provenienza dei beni, la loro concreta indisponibilità da parte del proposto al momento della proposta di misura o la loro vocazione a forme di tutela giuridica che impediscano l'ablazione.
- La formula temporale "dopo la presentazione della proposta" nell'art. 25 va interpretata come un termine per l'esercizio del potere di vincolo (escludendo l'uso delle misure di urgenza sul patrimonio 'lecito'), non come limitazione alla tipologia di beni che possono essere assoggettati all'ablazione per equivalente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 40341/2022 del 26/10/2022
- Sentenza penale · 26 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 40342/2022 del 26/10/2022
- Sentenza penale · 26 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 40345/2022 del 26/10/2022
- Sentenza penale · 26 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 40346/2022 del 26/10/2022
- Sentenza penale · 26 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 40347/2022 del 26/10/2022
- Sentenza penale · 26 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 40348/2022 del 26/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →