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Sentenza

Sentenza n. 937/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per l’ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato - sez. III, n. 6855/2021, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202203878

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone nell’esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 6855/2021, nonché mancata corresponsione della somma liquidata dal Commissario ad acta

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria)

Prevale il privato

La controversia

La società ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 6855/2021, che aveva annullato una nota dell’Azienda Sanitaria relativa alla determinazione del budget di spesa e imposto un riesame fondato sulle esigenze diagnostiche del territorio, sulla capacità delle strutture pubbliche, sull’eventuale presenza di altre strutture specializzate e sullo stanziamento regionale complessivo. A seguito dell’inerzia dell’Azienda, era stato nominato un Commissario ad acta, poi sostituito da un funzionario delegato. Quest’ultimo ha adottato il decreto n. 3 del 30 luglio 2025, assegnando alla società € 1.737.171,85 per prestazioni di genetica medica accertate nel periodo 2019-2024. L’Azienda Sanitaria ha contestato il contenuto del decreto, sostenendo che il budget 2019 sarebbe stato erroneamente imputato alle sole prestazioni di diagnostica medica e che ciò avrebbe determinato un indebito arricchimento per extra budget; in udienza ha inoltre eccepito la nullità del decreto. La società ha lamentato anche la mancata corresponsione della somma liquidata.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Le contestazioni dell’Azienda Sanitaria sul decreto del Commissario ad acta sono state dichiarate inammissibili perché avrebbero dovuto essere proposte mediante rituale reclamo al giudice dell’ottemperanza entro il termine decadenziale di 60 giorni previsto dall’art. 114, comma 6, c.p.a. La mancata proposizione del reclamo ha reso il decreto inoppugnabile e vincolante tra le parti, impedendone la contestazione successiva nello stesso giudizio, anche sotto il profilo della dedotta nullità. La mancata esecuzione del decreto mediante pagamento della somma liquidata non rientra invece nel perimetro del giudizio di ottemperanza, ma deve essere fatta valere attraverso l’esecuzione forzata del credito pecuniario. L’emanazione del decreto commissariale non reclamato ha quindi integralmente soddisfatto la pretesa azionata nel giudizio di ottemperanza. Le spese della fase commissariale sono state compensate, fatta salva la liquidazione del compenso del Commissario ad acta previa sua istanza.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 6, c.p.a.

    ai sensi dell’art. 114, comma 6, c.p.a.

    Il decreto adottato dal Commissario ad acta deve essere contestato mediante reclamo al giudice dell’ottemperanza entro il termine decadenziale di 60 giorni; in mancanza, diviene inoppugnabile e non può essere contestato successivamente nello stesso giudizio.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Richiamato in epigrafe quale disposizione applicabile al giudizio di ottemperanza; dal testo non emerge una specifica interpretazione ulteriore.

  • art. 38 c.p.a.

    Richiamato in epigrafe; dal testo non emerge una specifica interpretazione ulteriore.

Massime di principio

  • Il decreto adottato dal Commissario ad acta nell’ambito dell’esecuzione di una sentenza amministrativa deve essere contestato mediante reclamo al giudice dell’ottemperanza entro il termine decadenziale di 60 giorni previsto dall’art. 114, comma 6, c.p.a.; la mancata proposizione del reclamo rende il decreto inoppugnabile tra le parti.
  • Una contestazione tardiva del decreto commissariale è inammissibile anche quando venga formulata sotto forma di eccezione di nullità nel successivo giudizio di ottemperanza, se il decreto non è stato ritualmente reclamato nel termine previsto.
  • L’emanazione di un provvedimento commissariale non reclamato soddisfa la pretesa di esecuzione del giudicato e determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di ottemperanza.
  • La mancata esecuzione pecuniaria di un decreto commissariale non rientra nel perimetro del giudizio di ottemperanza, ma deve essere fatta valere mediante gli strumenti dell’esecuzione forzata del credito pecuniario.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaDecadenza e tardivitàSopravvenuta carenza di interesse

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