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Sentenza

Sentenza del 10/03/2017 n. 6192 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva rettificato il reddito dichiarato per l'anno d'imposta 2005, contestando maggiori IRPEF, IRAP, IVA, addizionali, contributi previdenziali, sanzioni e interessi. L'accertamento si fondava sull'applicazione di una percentuale media di ricarico del 38%, anziché del 27,14% dichiarato, e sulla presunta omessa fatturazione di incassi per euro 16.394,96, registrati in un conto titolare/conferimenti ma non transitati nel conto economico. La CTR aveva annullato integralmente l'avviso, ritenendo inattendibile il calcolo del ricarico e qualificando le scritture come correzioni o storni. L'Agenzia ha contestato tale decisione per motivazione insufficiente o contraddittoria e per violazione dell'art. 39 del D.P.R. n. 600 del 1973.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto tutti e tre i motivi dell'Agenzia. Ha ritenuto illogica e insufficiente la motivazione della CTR sia sul calcolo medio del ricarico, sia sulla qualificazione delle somme non transitate nel conto economico come semplici correzioni o storni. Ha inoltre giudicato errata l'affermazione secondo cui l'accertamento presuntivo sarebbe illegittimo per il solo fatto che il contribuente fosse congruo e coerente rispetto agli studi di settore e avesse una contabilità formalmente regolare; ha rilevato anche che il contraddittorio risultava attivato. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. La controversia non è stata quindi definitivamente decisa nel merito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39

    Violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39

    La norma consente l'accertamento analitico-induttivo fondato anche su presunzioni, purché gli elementi utilizzati siano valutati secondo criteri razionali e adeguatamente motivati. La mera regolarità formale della contabilità o la congruità rispetto agli studi di settore non impediscono automaticamente l'accertamento.

  • Decreto del Primo Presidente del 14 settembre 2016

    Redazione della sentenza in forma semplificata ai sensi del decreto del primo presidente del 14 settembre 2016

    Ha consentito la redazione della decisione in forma semplificata; non incide sul merito della controversia.

Massime di principio

  • Un accertamento basato su una percentuale media di ricarico può essere contestato, ma il giudice deve dimostrare con un ragionamento coerente perché il campione o il metodo di calcolo siano inattendibili; non è sufficiente richiamare singole merci vendute a prezzi o con costi particolari se il dato utilizzato è una media complessiva.
  • Le scritture contabili non confluite nel conto economico devono essere spiegate con elementi concreti e coerenti con la natura e l'intitolazione del conto. La semplice qualificazione come correzioni o storni non è sufficiente se non ne è dimostrata l'origine.
  • La contabilità formalmente regolare non esclude di per sé un accertamento induttivo o presuntivo, quando l'amministrazione disponga di elementi idonei a far ritenere inattendibili i ricavi dichiarati.
  • La congruità e la coerenza rispetto agli studi di settore non rendono automaticamente illegittimo l'accertamento e devono essere valutate insieme agli ulteriori elementi presuntivi raccolti dall'amministrazione.
  • Nel processo tributario il contraddittorio deve essere verificato concretamente: se risulta che sia stato attivato, non è possibile annullare l'accertamento affermando genericamente la sua mancanza o insufficienza.
  • Quando la motivazione della sentenza è illogica, contraddittoria o non indica adeguatamente le fonti del convincimento, la Cassazione può cassare la decisione e rinviare la causa a un diverso giudice di merito, senza definire definitivamente l'imposta dovuta.

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