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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31938/2025 del 25/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il difensore dell'interessato ha impugnato l'ordinanza con cui il Tribunale, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva rigettato una richiesta di rideterminazione della pena relativa alla violazione più grave in un reato continuato, pena originariamente inflitta con sentenza irrevocabile del 2019. Secondo il ricorso, il rigetto avrebbe determinato la violazione degli artt. 78 e 81, comma 3, cod. pen., perché la pena complessiva avrebbe dovuto essere ricalcolata in sede esecutiva in modo conforme ai limiti derivanti dal cumulo/continuazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto che le norme invocate non fossero state violate nel caso concreto, poiché la determinazione della pena effettuata in sede di cognizione per effetto dell'applicazione della continuazione non aveva prodotto alcuna delle situazioni che gli artt. 78 e 81, comma 3, cod. pen. mirano a impedire. Ne è conseguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 78 c.p.

    È richiamato come norma che pone un limite massimo alla pena nel caso di concorso di reati con pene della stessa specie, limite considerato dalla Corte non violato nel caso esaminato.

  • art. 81, comma 3, c.p.

    È richiamato come disposizione sulla continuazione che impedisce di applicare una pena superiore a quella risultante dai limiti previsti dalle norme precedenti; la Corte esclude che, nel caso concreto, tali limiti siano stati superati.

  • art. 73 cod. pen.

    È menzionato incidentalmente nel testo quale riferimento al concorso di reati richiamato dalla prima delle norme esaminate.

Massime di principio

  • In sede esecutiva non può essere ottenuta una rideterminazione della pena se la pena già determinata in sede di cognizione per effetto della continuazione non ha superato i limiti legali che la disciplina del concorso di reati e della continuazione intende presidiare.
  • La doglianza che invochi la violazione degli artt. 78 e 81, comma 3, c.p. è inammissibile quando non sia chiaramente indicato un concreto superamento dei limiti di pena previsti da tali disposizioni.
  • La mera contestazione del mancato ricalcolo della pena non è sufficiente, se dalla sentenza irrevocabile non emerge alcuna violazione dei tetti sanzionatori stabiliti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniReati ostativiPena e commisurazione
RamiProcesso penaleEsecuzione penaleParte generale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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