Cassazione Penale, Ordinanza n. 34514/2026 del 25/09/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza del 20 febbraio 2026 del Tribunale di Firenze, pronunciata in sede di rinvio, che aveva rigettato la sua istanza di rideterminazione della pena irrogata per rapina, formulata alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024 e fondata sulla prospettata lieve entità del fatto. Con due motivi ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla sussistenza dell’attenuante invocata. Con memoria depositata il 25 giugno 2026 ha inoltre richiamato una sopravvenuta pronuncia di merito che avrebbe qualificato il fatto contestato come di lieve entità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto entrambi i motivi indeducibili perché diretti a ottenere una diversa lettura dei dati processuali, non consentita in sede di legittimità, e comunque manifestamente infondati, rilevando che il giudice dell’esecuzione aveva esaminato compiutamente i profili indicati dalla Cassazione nel precedente giudizio rescindente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
entrambi i motivi di ricorso - che lamentano vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla sussistenza dell'attenuante invocata - sono indeducibili, in quanto postulano una diversa lettura dei dati processuali, senza considerare che a questa Corte è precluso non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno
Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova lettura delle risultanze processuali né per confrontare la motivazione impugnata con modelli argomentativi esterni; censure che perseguono tale risultato sono indeducibili.
il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
La declaratoria d’inammissibilità comporta, nel caso deciso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Sono indeducibili in cassazione le censure che, pur prospettate come violazione di legge o vizio di motivazione, richiedono una diversa lettura dei dati processuali o la sostituzione della valutazione del giudice di merito con quella della Corte di cassazione.
- Il sindacato di legittimità sulla motivazione non consente di verificarne la tenuta mediante il raffronto con modelli di ragionamento alternativi mutuati dall’esterno.
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