Cassazione Penale, Ordinanza n. 28219/2025 del 01/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello, deducendo un unico motivo: la nullità della sentenza per violazione dell'art. 129 c.p.p. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura generica e indeterminata, perché non accompagnata dall'indicazione degli specifici elementi di fatto o di diritto posti a base dell'assunto difensivo. In particolare, a fronte di una motivazione della decisione impugnata giudicata logicamente corretta, il ricorso non consentiva di comprendere quali rilievi fossero effettivamente mossi, impedendo il controllo di legittimità. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità.
Norme richiamate
Richiamato come norma la cui violazione veniva dedotta, ma la censura è stata ritenuta generica e non idonea a fondare un valido motivo di ricorso.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
La Corte lo richiama per affermare che il ricorso deve contenere motivi specifici e non generici; in mancanza di indicazione degli elementi posti a base della censura, l'impugnazione è inammissibile.
Base della condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e puntualmente argomentati: la mera deduzione di una violazione di legge, senza indicare gli elementi concreti della censura, non è sufficiente.
- Quando la sentenza impugnata presenta una motivazione logicamente coerente, il ricorrente deve confrontarsi con essa in modo analitico, indicando le ragioni del preteso errore; in difetto, il motivo è generico e il ricorso è inammissibile.
- La contestazione della violazione dell'art. 129 c.p.p. non può risolversi in un richiamo apodittico alla norma, ma deve spiegare perché, alla luce degli atti, il giudice avrebbe dovuto pronunciare una formula più favorevole all'imputato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 1 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28210/2025 del 01/08/2025
- ordinanza_penale · 1 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28212/2025 del 01/08/2025
- ordinanza_penale · 1 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28214/2025 del 01/08/2025
- ordinanza_penale · 1 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28215/2025 del 01/08/2025
- ordinanza_penale · 1 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28216/2025 del 01/08/2025
- ordinanza_penale · 1 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28217/2025 del 01/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →