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Ordinanza

Ordinanza n. 5496/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo, dei seguenti atti: 1) i provvedimenti del 10 settembre 2025 mediante cui la ricorrente, nell'ambito del concorso per l'assunzione di 2.517 allievi agenti della Polizia di Stato, risultava non idonea alle prove attitudinali perché “Ai sensi dell'art. 24 del D.M. 09/09/2022, n. 168, la Commissione valutati gli accertamenti attitudinali di cui al punto 7, lett. A) e le risultanze di un ulteriore colloquio condotto collegialmente, ha assunto la decisione sopra menzionata alla luce dei requisiti attitudinali previsti e ritenuti indispensabili all'espletamento delle mansioni e delle funzioni del ruolo o della carriera per la quale concorre e all'assunzione delle discendenti responsabilità”; 2) il precedente e presupposto giudizio dell’8 settembre 2025, redatto dallo psicologo della Polizia di Stato che, visto l'esito delle prove psico-attitudinali, ai fini del giudizio della commissione attitudinale formulava la seguente proposta “non compatibile con il profilo per cui concorre”; 3) ogni altro atto presupposto, successivo, connesso o consequenziale, ancorché sconosciuto, comunque lesivo degli interessi della ricorrente; quanto ai motivi aggiunti del 22 gennaio 2026, per l’annullamento, previa sospensiva anche monocratica, dei seguenti atti: 1) la graduatoria di merito pubblicata in data 19 dicembre 2025 del concorso pubblico per l’assunzione di 2.517 posti, successivamente ampliato a 3.117 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 22 aprile 2025;

Giustizia amministrativa202513769

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità alle prove attitudinali e graduatoria finale di merito del concorso per allievi agenti della Polizia di Stato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità alle prove attitudinali, adottato il 10 settembre 2025 dalla commissione attitudinale sulla base degli accertamenti previsti e di un colloquio collegiale, nonché la presupposta proposta dello psicologo della Polizia di Stato del 8 settembre 2025, recante il giudizio di non compatibilità con il profilo concorsuale. Con motivi aggiunti ha impugnato la graduatoria finale di merito del concorso, pubblicata e approvata il 19 dicembre 2025, chiedendone anche la sospensione. In sede cautelare il TAR aveva già ordinato la convocazione della candidata a un nuovo colloquio collegiale dinanzi a una commissione diversamente composta; all’esito di tale rinnovato accertamento, svolto in esecuzione dell’ordinanza cautelare, la ricorrente è risultata idonea. L’ordinanza in esame non definisce nel merito i vizi dedotti contro i giudizi attitudinali e la graduatoria, ma dispone la prosecuzione del giudizio mediante integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i vincitori e idonei collocati nella graduatoria finale.

La decisione

Il TAR ha disposto incombenti istruttori e ordinato alla ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti vincitori e idonei inseriti nella graduatoria finale, ritenuti controinteressati rispetto all’impugnazione della graduatoria. Data l’elevata numerosità dei destinatari, ha autorizzato la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito del Ministero dell’Interno di un sunto del ricorso, dei motivi aggiunti e degli estremi dell’ordinanza, con indicazione nominativa di tutti i controinteressati. La pubblicazione deve avvenire entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione dell’ordinanza; nei successivi 10 giorni deve essere depositato l’attestato dell’amministrazione sull’avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza. Il Ministero deve mantenere online gli atti e l’elenco sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, assicurare il collegamento dalla home page e rilasciare l’attestazione di pubblicazione. Il TAR ha inoltre confermato l’ammissione con riserva della ricorrente al corso di formazione iniziato il 2 febbraio 2026, già disposta con decreto monocratico, e ha posto a carico dell’amministrazione il deposito tempestivo dei provvedimenti medio tempore adottati, compresi quelli eventualmente diretti a rettificare la graduatoria. Il merito è stato rinviato all’udienza pubblica del 15 dicembre 2026. Le spese della fase sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • artt. 65, 66 e 67 c.p.a.

    Richiamati dal TAR quali disposizioni processuali relative agli incombenti istruttori e alla prosecuzione del giudizio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Posto a fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte per tutelarne i diritti o la dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a sostegno dell’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando l’impugnazione di una graduatoria concorsuale può incidere sulla posizione di tutti i vincitori e idonei collocati nella graduatoria, questi devono essere considerati controinteressati e il giudice può ordinare l’integrazione del contraddittorio nei loro confronti.
  • In presenza di un numero elevato di controinteressati, il giudice amministrativo può autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione, imponendo termini e modalità specifiche per la pubblicazione e per il deposito dell’attestazione di avvenuto adempimento.
  • L’ammissione con riserva a un corso di formazione, già disposta in sede cautelare, può essere confermata nella fase successiva quando l’amministrazione, in esecuzione della misura cautelare, abbia rinnovato l’accertamento e l’interessato sia risultato idoneo.
  • Nel prosieguo del giudizio il giudice può imporre all’amministrazione il deposito dei provvedimenti medio tempore adottati sulla posizione del ricorrente, inclusi gli eventuali atti di rettifica della graduatoria, rinviando la decisione di merito a successiva udienza pubblica.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciIstruttoria processualeLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiTutela del terzoOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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