Cassazione Penale, Ordinanza n. 30678/2026 del 11/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Roma aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma nei confronti di un imputato per il reato di evasione, con pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione personalmente, pur con atto firmato e depositato telematicamente dal difensore di fiducia abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione, chiedendo l'assoluzione e allegando che l'allontanamento dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari sarebbe avvenuto perché colto da un "bruttissimo attacco d'ansia". La censura mirava, in sostanza, a contestare la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e a ottenere una rivalutazione del fatto; la Corte ha però rilevato che la deduzione era del tutto generica e priva di qualsiasi supporto clinico, e che non metteva in discussione la motivazione dei giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, da un lato, che il ricorso fosse inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato, pur se sottoscritto e depositato dal difensore; dall'altro, che fosse inammissibile per assoluta genericità, poiché la mera allegazione di uno stato d'ansia, non corroborata da elementi clinici, non incideva sulla motivazione dei giudici di merito in ordine all'elemento soggettivo del reato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
da trattare nelle forme previste dall’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso è stato ritenuto manifestamente inammissibile e, quindi, da trattare con il rito camerale semplificato previsto per tale evenienza.
Ne discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, segue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dall'imputato, anche quando la firma sia autenticata o l'atto sia materialmente depositato dal difensore cassazionista abilitatato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione.
- Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e autosufficienti: la mera allegazione di uno stato soggettivo, non supportata da elementi concreti o clinici, è motivo generico e non idoneo a scalfire la motivazione della sentenza impugnata.
- La denuncia dell'assenza di dolo o di un diverso elemento soggettivo del reato richiede deduzioni concrete e non assertive; altrimenti la decisione di merito che abbia motivato sul punto resta insensibile al motivo di ricorso.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in difetto di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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