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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04078/2026 del 23/02/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia nasceva dalla richiesta di restituzione, proposta da una società ferroviaria, delle somme pagate in esecuzione di una precedente sentenza di condanna emessa in favore di un lavoratore poi deceduto, sentenza che era stata successivamente riformata in appello all’esito del giudizio di rinvio. La società sosteneva di aver intimato la restituzione con raccomandata del 10 marzo 2016 e poi con ulteriore messa in mora del 27 maggio 2020; l’erede del beneficiario originario eccepiva la prescrizione decennale del diritto restitutorio, sostenendo che il termine decorresse dal 21 dicembre 2006, data di lettura del dispositivo della sentenza di rinvio, e non dalla pubblicazione della sentenza del 29 ottobre 2010. In cassazione la società deduceva: 1) violazione degli artt. 1219 e 2943 c.c., per avere la Corte d’appello escluso l’efficacia interruttiva della diffida del 10 marzo 2016, che secondo la ricorrente era pervenuta alla destinataria sostanziale e ne individuava il debitore; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la lettera di risposta del 26 marzo 2016, che secondo la ricorrente confermava la consapevolezza della qualità di erede e la riferibilità della richiesta restitutoria; 3) violazione degli artt. 2943 e 2945 c.c. e dell’art. 2909 c.c., perché la Corte territoriale aveva ritenuto coperto da giudicato interno il dies a quo della prescrizione al 21 dicembre 2006, e comunque aveva individuato erroneamente tale data anziché quella di pubblicazione della sentenza di rinvio del 29 ottobre 2010.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo di ricorso, ma ha accolto il terzo motivo nei limiti indicati in motivazione. Ha escluso che si fosse formato un giudicato interno sulla sola affermazione del Tribunale relativa al dies a quo della prescrizione al 21 dicembre 2006, ritenendola non una statuizione autonoma ma un passaggio argomentativo privo di idoneità a passare in giudicato. Ha inoltre affermato che, nella fattispecie, il termine decennale di prescrizione dell’azione di ripetizione doveva decorrere dalla pubblicazione della sentenza resa in sede di rinvio, cioè dal 29 ottobre 2010, e non dalla lettura del dispositivo del 21 dicembre 2006. Per effetto dell’accoglimento del terzo motivo, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, che dovrà riesaminare la domanda escludendo il giudicato interno sul punto e applicando il corretto dies a quo; le altre questioni sono rimaste assorbite.

Norme richiamate

  • art. 1219 c.c.

    richiamato in relazione alla costituzione in mora e all’idoneità dell’atto interruttivo della prescrizione; nel caso concreto la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché mirava a una diversa interpretazione del contenuto della diffida, non veicolata come violazione dei canoni ermeneutici

  • art. 1324 c.c.

    richiamato per affermare che gli atti unilaterali si interpretano applicando, in quanto compatibili, i criteri ermeneutici dei contratti

  • artt. 1362 e segg. c.c.

    indicati come parametri corretti per contestare l’interpretazione di un atto unilaterale, non potendo la parte sostituire in cassazione un proprio accertamento fattuale a quello del giudice di merito

  • art. 2943 c.c.

    richiamato sia per l’interruzione della prescrizione mediante messa in mora, sia per escludere che la prescrizione fosse già maturata alla data ritenuta dalla Corte territoriale

  • art. 2945 c.c.

    richiamato per gli effetti dell’interruzione della prescrizione e la loro permanenza nel tempo

  • art. 2909 c.c.

    invocato nel motivo sul giudicato interno; la Corte ha chiarito che il giudicato non si forma su mere affermazioni argomentative o su singoli elementi della fattispecie estintiva

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata per i motivi di violazione di legge; la Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché, sotto la veste di violazione di legge, mirava a un nuovo apprezzamento del contenuto dell’atto

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato per il vizio di omesso esame; la Corte ha ribadito che deve trattarsi di un fatto storico decisivo e non di un documento o di un argomento difensivo

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    richiamato per l’onere di specificazione del fatto storico, del dato da cui risulti, del momento e del modo in cui sia stato discusso

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato insieme all’art. 366 c.p.c. quale presidio degli oneri di specificazione e produzione nel ricorso per cassazione

  • art. 2935 c.c.

    indicato come norma che governa la decorrenza della prescrizione; la Corte ha affermato che, nella specie, il termine decorreva dalla pubblicazione della sentenza di rinvio

  • art. 336, comma 2, c.p.c.

    interpretato nel senso che, per i giudizi soggetti al testo novellato, l’effetto restitutorio nasce dalla pubblicazione della sentenza di riforma o cassazione, salvo che la domanda di restituzione sia stata proposta nel giudizio di impugnazione

  • art. 2033 c.c.

    richiamato quale base sostanziale dell’azione di ripetizione dell’indebito conseguente alla riforma della sentenza eseguita

  • art. 2946 c.c.

    richiamato per il termine di prescrizione decennale dell’azione restitutoria

  • art. 96 c.p.c.

    citato nel giudizio di merito come domanda di condanna per lite temeraria, ritenuta infondata dalla Corte d’appello

Massime di principio

  • La prescrizione del diritto alla restituzione delle somme eseguite in forza di una sentenza poi riformata decorre, nei giudizi soggetti al testo novellato dell’art. 336, comma 2, c.p.c., dalla pubblicazione della sentenza di riforma o di cassazione, salvo che la domanda di restituzione sia stata proposta nel giudizio di impugnazione, nel qual caso l’effetto interruttivo opera nei limiti di legge.
  • Ai fini del giudicato interno non assumono rilievo, di regola, le mere affermazioni argomentative o le singole componenti della motivazione, come la sola individuazione del dies a quo della prescrizione; il giudicato si forma sulla statuizione che risolve in via autonoma il rapporto tra fatto, norma ed effetto giuridico.
  • In cassazione, la censura che contesti il significato di un atto unilaterale non può essere proposta come semplice violazione di legge se in realtà mira a sostituire un diverso apprezzamento del contenuto dell’atto; occorre denunciare la violazione dei canoni ermeneutici applicabili.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e non un documento, un argomento difensivo o un elemento istruttorio isolato; inoltre il ricorrente deve specificare dove e quando quel fatto sia stato discusso nel processo.
  • La messa in mora o l’atto interruttivo della prescrizione devono essere riferibili al soggetto tenuto all’adempimento; se il destinatario originario è deceduto, l’atto deve essere rivolto specificamente all’erede o, alternativamente, agli eredi in forma impersonale entro il termine utile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveMoraInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrescrizioneBuona fede e correttezza

Testo integrale

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