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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19535/2025 del 15/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Cinque lavoratori avevano convenuto in giudizio la società datrice di lavoro chiedendone la condanna al pagamento di somme asseritamente dovute a titolo di indennità contrattuale per il periodo 1.1.2006-31.8.2010. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello di Napoli, in riforma, l'aveva rigettata. I lavoratori proponevano ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma nelle more del giudizio depositavano dichiarazione di rinuncia congiunta al ricorso, accettata dalla controparte, sul presupposto di una conciliazione intervenuta tra le parti con accordo transattivo e compensazione integrale delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia congiunta al ricorso e della relativa accettazione da parte della resistente, rilevando che la controversia era stata definita con accordo transattivo. Ha quindi dichiarato l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 390 c.p.c., senza provvedere sulle spese ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c. Ha inoltre escluso la debenza dell'ulteriore contributo unificato, perché l'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002 si applica ai soli casi di rigetto o inammissibilità e non anche all'estinzione.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    secondo comma, ult. parte

    consente la riserva di motivazione nel procedimento camerale trattato in Cassazione.

  • art. 390 c.p.c.

    la rinuncia congiunta al ricorso, accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del processo.

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    in caso di estinzione, la Corte non provvede sulle spese processuali secondo la regola richiamata nell'ordinanza.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato è dovuto solo in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, non in caso di estinzione.

Massime di principio

  • La rinuncia congiunta al ricorso per cassazione, se accettata dalla parte resistente, determina l'estinzione del processo quando risulti che la controversia è stata definita transattivamente tra le parti.
  • In caso di estinzione del giudizio di cassazione, non vi è automatica pronuncia sulle spese, ove le parti abbiano regolato diversamente i costi della lite o comunque secondo la disciplina processuale applicabile.
  • L'ulteriore contributo unificato previsto per il ricorrente soccombente non si applica all'estinzione del giudizio, essendo limitato ai casi di rigetto o inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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