Sentenza del 12/12/2016 n. 317 - Comm. Trib. Prov. Novara
Riscossione - Avviso di intimazione - Prescrizione dell'azione di riscossione - Termine ordinario di durata decennale - Legittimità - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che l’azione di riscossione fosse prescritta, presumibilmente perché era trascorso un periodo superiore a quello ritenuto applicabile tra gli atti della riscossione. La questione riguardava se il credito tributario dovesse essere assoggettato a un termine di prescrizione breve oppure al termine ordinario decennale, in conseguenza della definitività della cartella di pagamento non impugnata.
La decisione
La pretesa tributaria è stata ritenuta legittimamente riscuotibile. La cartella di pagamento, anche se eventualmente non preceduta da un formale avviso di accertamento, se non viene impugnata rende definitiva e non più contestabile la pretesa tributaria sostanziale. Una volta consolidata, la pretesa è soggetta al termine ordinario decennale di prescrizione, ai sensi dell’art. 2948, n. 4, c.c., salvo l’esistenza di una diversa specifica previsione normativa. L’avviso di intimazione è pertanto risultato legittimo e la contestazione del contribuente è stata respinta.
Norme richiamate
Art. 2948, n. 4, Codice civile
termine di prescrizione ex art. 2948 n. 4 c.c.
La sentenza richiama il termine ordinario decennale applicabile alla pretesa tributaria divenuta definitiva, in assenza di una diversa specifica disposizione normativa.
Massime di principio
- La mancata impugnazione della cartella di pagamento può consolidare la pretesa tributaria, rendendola definitiva e non più contestabile nel merito.
- Quando il credito tributario è divenuto definitivo e non esiste una disciplina speciale diversa, l’azione di riscossione può essere assoggettata al termine ordinario decennale.
- Per verificare la prescrizione occorre ricostruire la sequenza degli atti notificati, le relative date e l’eventuale effetto interruttivo degli atti di riscossione.
- La mancata notifica di un precedente avviso di accertamento non determina necessariamente l’illegittimità della cartella, se quest’ultima è stata regolarmente notificata e non impugnata nei termini.
- La regola va verificata alla luce della specifica tipologia di tributo e di eventuali norme speciali che prevedano termini di prescrizione differenti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 12 dic 2016Sentenza del 12/12/2016 n. 364 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 12 dic 2016Sentenza del 12/12/2016 n. 366 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 12 dic 2016Sentenza del 12/12/2016 n. 793 - Comm. Trib. Prov. La Spezia
- Sentenza · 12 dic 2016Sentenza del 12/12/2016 n. 1130 - Comm. Trib. Prov. Benevento
- Sentenza · 12 dic 2016Sentenza del 12/12/2016 n. 2163 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 12 dic 2016Sentenza del 12/12/2016 n. 2164 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →