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Sentenza

Sentenza del 12/12/2016 n. 317 - Comm. Trib. Prov. Novara

Riscossione - Avviso di intimazione - Prescrizione dell'azione di riscossione - Termine ordinario di durata decennale - Legittimità - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha sostenuto che l’azione di riscossione fosse prescritta, presumibilmente perché era trascorso un periodo superiore a quello ritenuto applicabile tra gli atti della riscossione. La questione riguardava se il credito tributario dovesse essere assoggettato a un termine di prescrizione breve oppure al termine ordinario decennale, in conseguenza della definitività della cartella di pagamento non impugnata.

La decisione

La pretesa tributaria è stata ritenuta legittimamente riscuotibile. La cartella di pagamento, anche se eventualmente non preceduta da un formale avviso di accertamento, se non viene impugnata rende definitiva e non più contestabile la pretesa tributaria sostanziale. Una volta consolidata, la pretesa è soggetta al termine ordinario decennale di prescrizione, ai sensi dell’art. 2948, n. 4, c.c., salvo l’esistenza di una diversa specifica previsione normativa. L’avviso di intimazione è pertanto risultato legittimo e la contestazione del contribuente è stata respinta.

Norme richiamate

  • Art. 2948, n. 4, Codice civile

    termine di prescrizione ex art. 2948 n. 4 c.c.

    La sentenza richiama il termine ordinario decennale applicabile alla pretesa tributaria divenuta definitiva, in assenza di una diversa specifica disposizione normativa.

Massime di principio

  • La mancata impugnazione della cartella di pagamento può consolidare la pretesa tributaria, rendendola definitiva e non più contestabile nel merito.
  • Quando il credito tributario è divenuto definitivo e non esiste una disciplina speciale diversa, l’azione di riscossione può essere assoggettata al termine ordinario decennale.
  • Per verificare la prescrizione occorre ricostruire la sequenza degli atti notificati, le relative date e l’eventuale effetto interruttivo degli atti di riscossione.
  • La mancata notifica di un precedente avviso di accertamento non determina necessariamente l’illegittimità della cartella, se quest’ultima è stata regolarmente notificata e non impugnata nei termini.
  • La regola va verificata alla luce della specifica tipologia di tributo e di eventuali norme speciali che prevedano termini di prescrizione differenti.

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