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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24992/2022 del 30/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 28/04/2021 con la quale il Tribunale di Pisa, de plano, ha rigettato l'istanza di applicazione della disciplina della continuazione ai sensi dell'art. 671 c.p.p., relativa a reati già giudicati con sentenze irrevocabili. Il ricorso deduce la violazione del principio del contraddittorio per l'adozione del provvedimento de plano fuori dai casi previsti dall'art. 666 c.p.p., senza fissazione dell'udienza in camera di consiglio e senza acquisizione del parere del Pubblico ministero.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha richiamato l'art. 666 c.p.p. (commi 2 e 4) precisando che la decisione de plano è ammessa solo nei casi di manifesta infondatezza per difetto delle condizioni di legge o di mera riproposizione di richiesta già rigettata e comunque previo parere del Pubblico ministero; al di fuori di tali ipotesi la decisione deve svolgersi in udienza camerale con la partecipazione obbligatoria del difensore e del Pubblico ministero. Nel caso concreto il giudice dell'esecuzione ha deciso nel merito de plano, omettendo la prevista udienza camerale: ciò determina una nullità assoluta rilevabile d'ufficio. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Pisa in diversa composizione, con celebrazione nel contraddittorio delle parti.

Norme richiamate

  • art. 666 cod. proc. pen. (commi 2, 3, 4)

    Il comma 4 stabilisce che l'udienza in camera di consiglio si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del Pubblico ministero. Il comma 2 consente la decisione de plano solo per manifesta infondatezza dell'istanza (difetto delle condizioni di legge o mera riproposizione) e sentito il Pubblico ministero; fuori da queste ipotesi la regola è il contraddittorio camerale.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente quale base per l'istanza di applicazione della disciplina della continuazione; la Corte non discute il merito dell'applicazione della continuazione ma valuta la correttezza procedurale nell'esame dell'istanza.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Richiamato come presidio della nullità: l'omissione del contraddittorio integrale o della citazione è fonte di nullità assoluta quando l'atto comporta una violazione dell'obbligo di partecipazione delle parti.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Stabilisce le conseguenze della nullità assoluta; la Corte afferma che la procedura de plano fuori dai casi previsti comporta nullità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.

  • art. 623 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.

    art. 623, comma 1, lett. b)

    Norma richiamata con l'art. 604, comma 4, per motivare la scelta di annullare con rinvio (e non senza rinvio) quando sussiste nullità assoluta per violazione del contraddittorio.

  • art. 604 comma 4 cod. proc. pen.

    Applicata congiuntamente all'art. 623 per giustificare l'annullamento con rinvio nei casi in cui sia accertata causa di nullità ex art. 179.

Massime di principio

  • La decisione de plano di un giudice dell'esecuzione è ammessa solo nei casi tassativi previsti dall'art. 666 c.p.p. (manifesta infondatezza per difetto delle condizioni di legge o mera riproposizione) e deve essere adottata sentito il Pubblico ministero.
  • Fuori dalle ipotesi tassative di cui al comma 2 dell'art. 666 c.p.p., la trattazione deve avvenire in udienza camerale con obbligatoria partecipazione del difensore e del Pubblico ministero; l'omissione determina nullità assoluta rilevabile d'ufficio.
  • Se il giudice decide nel merito senza instaurare il contraddittorio previsto, il provvedimento va annullato e, di norma, rinviato ad un nuovo giudizio da celebrarsi nel contraddittorio e, ove previsto, in diversa composizione del giudice.
  • Nel sindacare la correttezza procedurale vanno distinte le ipotesi di mera inammissibilità procedurale (decidibile de plano) e le valutazioni di merito che richiedono il contraddittorio; confondere le due ipotesi comporta rischio di nullità.
  • Il ricorrente, se ottiene l'annullamento per violazione del contraddittorio, può ottenere il rinvio per nuovo esame che dovrà rispettare gli obblighi di udienza e partecipazione delle parti.

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