Cassazione Civile, Ordinanza n. 16781/2024 del 17/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte non ha esaminato il motivo di ricorso nel merito perché ha preso atto della richiesta del contribuente di estinzione del processo, fondata sulla presentazione dell'istanza di definizione agevolata e sul pagamento di quanto dovuto. In applicazione dell'art. 1, comma 198, della l. n. 197 del 2022, il giudizio è stato dichiarato estinto. Le spese sono state poste a carico della parte che le ha anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IVA relativa all'anno d'imposta 2013, impugnato dal contribuente e inizialmente annullato in primo grado. L'Agenzia delle entrate ha proposto appello, respinto dalla CTR della Lombardia, Sezione staccata di Brescia. Avverso tale sentenza l'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, ma il testo dell'ordinanza non ne espone il contenuto perché il giudizio si è definito prima della decisione nel merito: il contribuente ha presentato istanza di sospensione e poi domanda di estinzione in ragione dell'adesione alla definizione agevolata prevista dalla legge di bilancio 2023 e del pagamento del dovuto.
Norme richiamate
art. 1, comma 197, l. 29 dicembre 2022, n. 197
richiamato come base per l'istanza di sospensione del processo in pendenza della definizione agevolata
art. 1, comma 198, l. 29 dicembre 2022, n. 197
consente la declaratoria di estinzione del giudizio a seguito della presentazione dell'istanza di definizione agevolata e del pagamento del dovuto
Massime di principio
- Quando il contribuente accede alla definizione agevolata prevista dalla legge e versa quanto dovuto, il giudizio pendente deve essere dichiarato estinto ai sensi della disciplina speciale.
- La declaratoria di estinzione per definizione agevolata assorbe l'esame dei motivi di ricorso e impedisce la decisione nel merito della controversia tributaria.
- In caso di estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diversa previsione normativa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16685/2024 del 17/06/2024
- ordinanza_civile · 17 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16689/2024 del 17/06/2024
- ordinanza_civile · 17 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16690/2024 del 17/06/2024
- ordinanza_civile · 17 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16693/2024 del 17/06/2024
- ordinanza_civile · 17 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16695/2024 del 17/06/2024
- ordinanza_civile · 17 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16698/2024 del 17/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →