Cassazione Civile, Ordinanza n. 21974/2026 del 26/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Le parti ricorrenti hanno impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Perugia che aveva definito la controversia nei loro confronti, affidandosi a quattro motivi di ricorso. Tuttavia, prima della decisione, hanno depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso e agli atti del procedimento ai sensi dell'art. 390 c.p.c.; la controricorrente ha accettato la rinuncia, dichiarando anche di aver raggiunto un accordo sulla regolamentazione delle spese. La pronuncia di legittimità non esamina i motivi di merito del ricorso perché la rinuncia intervenuta prima dell'adunanza camerale ha determinato l'estinzione del giudizio.
La decisione
La Corte ha ritenuto rituale e valida la rinuncia al ricorso, depositata e comunicata alla controparte nei termini di legge, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Ha escluso la necessità di una pronuncia sulle spese, poiché le parti avevano raggiunto un accordo sul punto. La Corte ha inoltre precisato che, in presenza di tale rinuncia, non trovano applicazione né la responsabilità aggravata ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., né il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, intervenuta dopo la proposta di definizione anticipata, sottrae il giudizio all'applicazione del comma 3 sulla decisione camerale secondo la proposta.
La rinuncia al ricorso, se ritualmente depositata e comunicata alla controparte, è idonea a determinare l'estinzione del giudizio di cassazione anche se intervenuta nella sequenza procedimentale seguita alla proposta di definizione anticipata.
In caso di rinuncia rituale al ricorso, non si applica la condanna per responsabilità aggravata prevista da tali commi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La legittima rinuncia al ricorso rende inapplicabile il raddoppio del contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale base dell'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente proposta e comunicata alla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- La rinuncia conserva efficacia estintiva anche quando intervenga dopo la comunicazione della proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis c.p.c., sottraendo la controversia al relativo meccanismo decisorio.
- L'accettazione della rinuncia da parte del controricorrente e l'eventuale accordo sulle spese eliminano la necessità di una pronuncia giudiziale sulle spese di lite.
- La rinuncia rituale esclude sia l'applicazione della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., sia il raddoppio del contributo unificato.
Come è indicizzato
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