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Ordinanza

Ordinanza n. 282/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell’Ordinanza di Demolizione di Opere Abusive n. 2 del 2/10/2025 emessa dal Comune di Genazzano

Giustizia amministrativa202515629

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di demolizione di opere abusive relativa a cambio di destinazione d'uso, ampliamento, piscina e sistemazioni esterne

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l'ordinanza comunale di demolizione n. 2 del 2 ottobre 2025, chiedendone anche la sospensione cautelare. Con il primo motivo ha dedotto l'errata indicazione, nella concessione edilizia in sanatoria del 22 marzo 2002, degli estremi catastali del terreno sul quale insistono gli abusi. Gli ulteriori motivi sono stati ritenuti infondati, in relazione alla natura vincolata dell'ordine di demolizione. Non sono state inoltre formulate specifiche censure rispetto alle ulteriori violazioni contestate dall'amministrazione, consistenti nella realizzazione di una piscina e di sistemazioni esterne.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per assenza, allo stato, di apprezzabili profili di fumus boni iuris. Ha ritenuto non dirimente l'errata indicazione degli estremi catastali nella concessione edilizia in sanatoria, poiché il titolo riguardava inequivocabilmente un fabbricato a esclusivo uso agricolo; tale qualificazione risultava coerente anche dall'atto di compravendita, che descriveva il bene come locale ad uso deposito per attrezzi agricoli. Il giudice ha rilevato che l'ordinanza contestava il cambio di destinazione d'uso in residenziale e l'ampliamento, nonché ulteriori opere, e ha considerato infondati gli altri motivi in ragione della natura strettamente vincolata dell'ordine di demolizione. La mancata deduzione di specifiche doglianze contro piscina e sistemazioni esterne ha ulteriormente impedito di ravvisare il fumus. Nessuna statuizione sulle spese della fase cautelare, per la mancata costituzione del Comune.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, in particolare il fumus boni iuris; il giudice ha ritenuto non sussistenti apprezzabili profili di fondatezza.

Massime di principio

  • In sede cautelare, l'errata indicazione degli estremi catastali contenuta in un titolo edilizio in sanatoria non è di per sé decisiva quando il contenuto oggettivo del titolo identifica inequivocabilmente il manufatto e la sua destinazione d'uso, confermata anche da altri atti documentali.
  • L'ordine di demolizione di opere abusive ha natura strettamente vincolata; le censure rivolte contro l'atto devono confrontarsi puntualmente con ciascuna delle violazioni contestate dall'amministrazione.
  • La mancata deduzione di specifiche doglianze contro alcune opere abusive autonomamente contestate nell'ordinanza di demolizione impedisce di ravvisare, con riferimento a esse, un apprezzabile fumus boni iuris.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioni
RamiEdilizia
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelare

Testo integrale

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