Ordinanza n. 1586/2026 - Napoli, Sezione 9
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del primo bando per la progressione verticale e indizione di una nuova procedura selettiva pubblica riservata per il passaggio dall’Area Professionale Assistente all’Area Professionale Funzionario
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente candidata)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la delibera con cui il Consiglio dell’Ordine ha revocato il precedente bando di concorso interno per la progressione verticale e la successiva delibera con cui è stata indetta una nuova procedura selettiva riservata. Ha dedotto l’illegittimità del radicale e ingiustificato mutamento delle regole concorsuali, formalmente giustificato dall’esigenza di attendere l’approvazione della pianta organica da parte del Consiglio Nazionale Forense. In particolare, ha censurato l’eccesso di potere derivante dalla modifica del peso, in termini di punteggio, dei requisiti richiesti per l’accesso alla procedura, con possibile alterazione degli esiti rispetto a quelli conseguibili applicando le regole del primo bando. Il cambiamento sarebbe intervenuto quando l’Amministrazione conosceva già i candidati partecipanti e i loro curriculum, senza adeguata motivazione sulle ragioni della modifica. È stata inoltre proposta, in via subordinata, domanda risarcitoria per perdita di chance.
La decisione
Il TAR, nella sommaria cognizione propria della fase cautelare, ha ritenuto meritevole di accoglimento la domanda cautelare e ha sospeso gli atti impugnati. Il fumus boni iuris è stato ravvisato nelle censure relative alla modifica del peso dei requisiti concorsuali, soprattutto dei titoli di studio, intervenuta dopo che l’Amministrazione aveva conoscenza dei candidati e dei relativi curricula, nonché nella mancata esplicitazione delle ragioni del cambiamento. Il giudice ha disposto specifici incombenti istruttori: l’Amministrazione dovrà depositare dettagliati chiarimenti sulle motivazioni della modifica dei criteri e comunicare i nominativi dei partecipanti al primo e al secondo concorso, depositando i relativi curriculum. Il termine assegnato è di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza. Il merito è stato fissato all’udienza pubblica del 15 dicembre 2026. Il Consiglio dell’Ordine è stato condannato al pagamento di euro 500, oltre oneri di legge, per le spese della fase cautelare. L’ordinanza non decide definitivamente sulla domanda di annullamento né sulla domanda risarcitoria.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha accolto la richiesta di sospensione degli atti impugnati nella fase cautelare.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può sospendere una procedura selettiva quando il mutamento dei criteri di valutazione, intervenuto dopo la conoscenza dei candidati e dei loro curricula, appaia prima facie idoneo ad alterare gli esiti della selezione e non risulti adeguatamente motivato.
- La modifica del peso attribuito ai requisiti di partecipazione, in particolare ai titoli di studio, richiede una specifica giustificazione quando intervenga dopo l’avvio di una precedente procedura selettiva e possa incidere concretamente sulla posizione dei candidati.
- Quando la legittimità di un nuovo bando è contestata in relazione al confronto con un precedente bando revocato, il giudice può ordinare all’amministrazione di chiarire le ragioni del mutamento dei criteri e di depositare i nominativi e i curricula dei partecipanti alle due procedure, ai fini della verifica dell’incidenza concreta della modifica.
Come è indicizzato
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