Cassazione Civile, Ordinanza n. 16941/2022 del 25/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso proveniente dalla parte ricorrente e regolarmente notificata alla parte controricorrente, dichiarando estinto il giudizio. Ha inoltre compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità tra le parti. Non è stata quindi esaminata nel merito la controversia sul rimborso dell'IRPEF relativa alla pensione integrativa.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva confermato la decisione della CTP di Roma favorevole al contribuente, riconoscendo il diritto al rimborso per la maggiore IRPEF versata dall'INPS sulla pensione integrativa. Il ricorso era affidato a due motivi, ma il contenuto specifico di tali motivi non è riportato nel testo. Prima dell'adunanza, la parte pubblica ha depositato memoria dando atto della rinuncia del privato a far valere la sentenza impugnata, a fronte della rinuncia al ricorso di cassazione con spese compensate. La rinuncia al ricorso è risultata provenire dalla parte ricorrente ed è stata notificata alla parte controricorrente ai sensi dell'art. 390, terzo comma, c.p.c.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, proveniente dalla parte ricorrente e notificata alla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso proveniente dalla parte ricorrente e notificata alla controparte ai sensi dell'art. 390, comma 3, c.p.c. comporta l'estinzione del processo.
- Quando il giudizio di legittimità si estingue per rinuncia, la Corte non affronta il merito delle censure proposte.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte può disporre la compensazione delle spese di lite, ove ne ricorrano i presupposti processuali indicati nel provvedimento.
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