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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33580/2025 del 10/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda due ricorsi per cassazione, proposti nell'interesse di due imputati avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 19 novembre 2024. I ricorsi erano sovrapponibili e sono stati trattati congiuntamente. Con un unico motivo si contestava la correttezza della motivazione posta a base della declaratoria di responsabilità, lamentando in sostanza una diversa lettura dei dati processuali: in particolare, si criticava la valorizzazione del ritrovamento, presso un'autofficina abusiva gestita dagli imputati, della targa di un'autovettura rubata e di un telaio alterato, sostenendo l'illogicità della motivazione e chiedendo una rivalutazione dell'attendibilità delle fonti di prova e della ricostruzione dei fatti. La Corte ha ritenuto che tale censura mirasse a un nuovo giudizio di merito, non consentito in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha rilevato che la doglianza era diretta a sollecitare una diversa valutazione delle risultanze probatorie e della ricostruzione storica, operazione preclusa al giudice di legittimità. Ha inoltre affermato che la Corte di appello aveva fornito una motivazione logicamente coerente, valorizzando il rinvenimento della targa di un veicolo rubato, presso l'officina abusiva degli imputati, unitamente all'alterazione del numero di telaio, nel quadro di un contesto probatorio ritenuto univoco. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    È richiamato implicitamente il limite del ricorso per cassazione quanto al sindacato sulla motivazione e alla possibilità di censurare la valutazione di merito, ma il testo non indica espressamente l'articolo.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito chiedere una rivalutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione del fatto rispetto a quella compiuta dai giudici di merito.
  • La censura di illogicità della motivazione è ammissibile solo nei limiti del controllo di legittimità sulla coerenza argomentativa della decisione, non potendo la Cassazione sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito.
  • Quando la sentenza di merito valorizza un dato probatorio specifico all'interno di un quadro complessivo non ambiguo, la doglianza che si limiti a proporre una lettura alternativa del medesimo materiale istruttorio è inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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