Cassazione Penale, Ordinanza n. 10594/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna di primo grado per i reati di falsità materiale e uso di atti falsi, aggravati dalla finalità di agevolazione di un'associazione mafiosa. Con il primo motivo ha contestato la correttezza della motivazione sulla responsabilità penale e, in particolare, la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 497-bis c.p., deducendo che la condotta non sarebbe riconducibile alla fattispecie del primo o del secondo comma. Con il secondo e ultimo motivo ha censurato l'inosservanza della legge penale e il difetto di motivazione in punto di mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché la sentenza impugnata aveva fornito una motivazione in fatto non sindacabile in sede di legittimità e immune da vizi logici, valorizzando l'apposizione della foto dell'imputato su una carta di identità contraffatta come indice del suo interesse alla falsificazione e almeno della sua istigazione. Il secondo motivo è stato ritenuto non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, poiché il diniego delle attenuanti generiche risultava adeguatamente motivato con riferimento agli elementi ritenuti decisivi. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto non sindacabile la ricostruzione in fatto che collocava la condotta nell'alveo della fattispecie contestata, valorizzando la presenza della fotografia dell'imputato su documento contraffatto come indice del suo interesse e della sua possibile istigazione alla falsificazione.
Il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto legittimamente motivato quando il giudice di merito richiami gli elementi decisivi o comunque rilevanti, senza dover prendere in esame tutti quelli favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.
La verifica della riconducibilità del fatto al primo o al secondo comma, quando dipende da apprezzamenti di fatto sorretti da motivazione logica, non è sindacabile in cassazione se la sentenza di merito è immune da vizi logici.
Norma richiamata tra i reati per i quali è stata confermata la condanna.
Norma richiamata tra i reati per i quali è stata confermata la condanna.
Aggravante contestata in relazione ai reati di falso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è sindacabile la motivazione in fatto della sentenza di merito quando essa sia logica e non presenti evidenti vizi argomentativi; il ricorso che mira solo a rimettere in discussione l'apprezzamento probatorio è manifestamente infondato.
- La presenza, su un documento falso, di un elemento che rivela un interesse specifico dell'imputato alla falsificazione può costituire indizio sufficiente per affermarne quantomeno il ruolo di istigatore, se tale conclusione è sorretta da motivazione immune da illogicità.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito dà conto degli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti; non è necessario confutare uno per uno tutti gli argomenti favorevoli addotti dalla difesa.
- Le censure sulla sola valutazione discrezionale del giudice in tema di attenuanti generiche, quando non denunciano reali violazioni di legge o manifeste illogicità, non sono ammissibili in cassazione.
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