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Ordinanza

Ordinanza n. 13536/2026 - Roma, Sezione 1Q

Giustizia amministrativa202600156

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di inidoneità psicofisica e conseguente esclusione dal concorso per l’assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato, nonché gli atti concorsuali e le graduatorie successive

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Commissione medica che lo ha dichiarato inidoneo al concorso per l’assunzione di 4617 allievi agenti della Polizia di Stato, in ragione degli esiti di interventi chirurgici per l’asportazione di una patologia pancreatica, ai sensi dell’art. 3, comma 2, e del punto 13, lett. b, della tabella allegata al d.m. n. 298 del 30 giugno 2003. Sono stati inoltre impugnati, ove occorrente, il verbale di valutazione psicofisica, gli ulteriori verbali concorsuali, l’art. 14 del bando nella parte relativa agli accertamenti psicofisici e alla definitività dei giudizi della Commissione, nonché la graduatoria di merito e gli atti consequenziali. Con motivi aggiunti sono state contestate la graduatoria successivamente modificata e la graduatoria per il personale appartenente alla vita civile rideterminata l’11 giugno 2026. Il testo dell’ordinanza non espone né esamina nel merito gli specifici vizi di legittimità dedotti.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità del giudizio di inidoneità, della disciplina regolamentare o delle graduatorie. Ha rilevato che, rispetto ai motivi aggiunti notificati e depositati il 18 luglio 2026, non erano maturati i termini a difesa previsti dall’art. 71, commi 3 e 5, c.p.a.; per tale ragione ha rinviato la decisione del ricorso all’udienza pubblica dell’11 gennaio 2027. Contestualmente, per esigenze di concentrazione processuale, ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i vincitori e idonei collocati nella graduatoria finale. Considerato l’elevato numero dei controinteressati, ha autorizzato la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito del Ministero dell’Interno di un sunto dei motivi aggiunti, degli estremi dell’ordinanza e dell’elenco nominativo dei controinteressati. La pubblicazione deve avvenire entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione dell’ordinanza; l’attestato dell’avvenuta pubblicazione deve essere depositato nei successivi 10 giorni, a pena di decadenza. Il Ministero deve mantenere online la pubblicazione sino alla sentenza definitiva, assicurare un collegamento dalla home page e rilasciare l’attestazione alla parte ricorrente. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Norme richiamate

  • art. 71, commi 3 e 5, c.p.a.

    non maturati i termini a difesa previsti dall’art. 71, co. 3 e 5, c.p.a.

    La mancata maturazione dei termini a difesa rispetto agli ultimi motivi aggiunti impedisce la decisione immediata e impone il rinvio della trattazione.

  • art. 3, comma 2, d.m. n. 298 del 30 giugno 2003

    È indicato quale base normativa del giudizio di inidoneità psicofisica, ma la sua legittimità non è esaminata nell’ordinanza.

  • punto 13, lett. b, della tabella allegata al d.m. n. 298 del 30 giugno 2003

    È la specifica previsione tabellare richiamata dalla Commissione medica per formalizzare l’inidoneità; l’ordinanza non ne interpreta il contenuto.

  • art. 14 del bando di concorso

    I giudizi della Commissione per l’accertamento dei requisiti psico-fisici sono definitivi e, in caso di non idoneità del candidato, comportano l’esclusione dal concorso.

    La disposizione del bando è oggetto di impugnazione, ma non viene esaminata nel merito.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati personali nel caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    È richiamato, come modificato dal d.lgs. 101/2018, quale ulteriore fondamento dell’oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • Quando siano stati notificati e depositati motivi aggiunti senza il rispetto dei termini a difesa previsti dall’art. 71, commi 3 e 5, c.p.a., il giudice deve rinviare la decisione per garantire il pieno contraddittorio.
  • In presenza di un numero elevato di controinteressati, il giudice può disporre l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, individuando modalità, contenuti e termini della pubblicazione.
  • L’autorizzazione alla notifica per pubblici proclami può comportare l’obbligo dell’amministrazione di mantenere online gli atti pubblicati sino alla definizione del giudizio, assicurare adeguata visibilità del collegamento e rilasciare attestazione dell’avvenuta pubblicazione.
  • La tutela dei dati relativi alla salute impone, in caso di diffusione di un provvedimento giurisdizionale, l’oscuramento delle generalità e di ogni dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle persone interessate.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleTrasparenza e pubblicitàOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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