Cassazione Civile, Ordinanza n. 14277/2022 del 05/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un'esecuzione presso terzi promossa da una società creditrice, sulla base di una sentenza del Tribunale di Ragusa posta come titolo esecutivo, mediante pignoramento di somme giacenti su un conto corrente acceso presso una banca e alimentato da versamenti della tesoreria pubblica destinati all'azienda sanitaria debitrice. L'ente debitore propose opposizione all'esecuzione sostenendo la nullità del pignoramento, sia perché eseguito presso il tesoriere della Regione anziché presso quello dell'ente, sia perché avente ad oggetto somme vincolate a finalità pubbliche; il giudice di merito ritenne inoltre che, al momento della notificazione del pignoramento al debitore, fosse già intervenuta la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ex art. 283 c.p.c., con conseguente venir meno del diritto di agire esecutivamente e con condanna della creditrice per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 2, c.p.c. La società ricorrente censurò tale decisione deducendo: 1) violazione degli artt. 474, 615, comma 2, e 616 c.p.c., per avere il giudice rilevato d'ufficio una carenza originaria del titolo esecutivo non dedotta dall'opponente e per avere confuso sospensione dell'efficacia del titolo con sua caducazione; 2) violazione dell'art. 543 c.p.c. e delle norme sulle notificazioni, sostenendo che il pignoramento presso terzi si considera iniziato quanto meno con la notificazione al terzo pignorato e quindi prima della sospensione del titolo; 3) nullità per ultrapetizione e omesso esame, per mancata considerazione dei motivi di appello relativi al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, alla struttura del pignoramento presso terzi, agli effetti della sospensione ex art. 283 c.p.c. e alla pignorabilità delle somme. L'azienda sanitaria resistette e propose ricorso incidentale condizionato, deducendo anche l'inammissibilità di alcuni motivi di appello ex art. 342 c.p.c. e criticando l'interpretazione degli atti processuali quanto alla deduzione del danno e alla contestazione della responsabilità aggravata.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi di ricorso principale perché ha rilevato d'ufficio la nullità del giudizio di merito per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato, cioè la banca presso cui era stato eseguito il pignoramento. Ha ribadito che, nel giudizio di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi avente ad oggetto un pignoramento presso terzi, il terzo pignorato è litisconsorte necessario in ogni caso. Per tale ragione ha cassato la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c. e ha rimesso la causa al Tribunale di Ragusa, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese. Il ricorso incidentale è rimasto assorbito.
Norme richiamate
disciplina il pignoramento presso terzi; la Corte richiama la struttura del procedimento esecutivo ma non decide nel merito sulla sua decorrenza temporale
richiamato per la dichiarazione del terzo pignorato nel procedimento esecutivo
richiamato come norma sull'opposizione all'esecuzione proposta dopo l'inizio dell'esecuzione
richiamato per il giudizio di merito conseguente all'opposizione all'esecuzione
richiamato nel quadro degli effetti della sospensione dell'esecuzione
richiamato in tema di titolo esecutivo e sua perdurante esistenza
richiamato quale provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata
richiamato come base della condanna per responsabilità aggravata e risarcimento del danno
utilizzato per la cassazione con rinvio al primo giudice a seguito della rilevata nullità del giudizio di merito
richiamato nei motivi del ricorso incidentale sull'ammissibilità dell'appello
richiamato in relazione ai vizi di ultrapetizione e omessa pronuncia
art. 111 Cost.
evocato in motivazione per il principio di ragionevole durata e semplicità del processo
art. 6 CEDU
evocato in motivazione come parametro del giusto processo
art. 6 TUE
richiamato in relazione al giusto processo e alla lettura delle norme processuali
richiamati per descrivere gli obblighi del terzo pignorato e il rilievo della sua partecipazione al giudizio
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi avente ad oggetto un pignoramento presso terzi, il terzo pignorato deve sempre essere evocato in giudizio quale litisconsorte necessario, senza distinzioni in ragione del contenuto concreto dell'opposizione.
- L'omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato determina la nullità del giudizio di merito ed è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità.
- Nei processi oppositivi relativi all'esecuzione forzata, l'esigenza di semplicità, chiarezza e coerenza del sistema processuale può giustificare un'interpretazione estensiva della necessità del litisconsorzio quando l'esito del giudizio incide sugli obblighi del terzo pignorato.
- Quando la decisione di merito è affetta da nullità del contraddittorio, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e rinviare la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c., restando assorbite le altre censure.
- La sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e la sua eventuale caducazione sono questioni distinte; tuttavia, nel caso deciso, la Corte non ha affrontato il merito di tale distinzione perché ha risolto la controversia su un vizio processuale pregiudiziale.
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