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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18453/2024 del 05/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

A seguito di un avviso di accertamento emesso per l’anno d’imposta 2007, l’Amministrazione finanziaria aveva rideterminato il reddito di un contribuente ai sensi dell’art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973, valorizzando incongruenze tra il reddito dichiarato e alcune movimentazioni bancarie riferite sia al contribuente sia al padre. I giudici di merito avevano rigettato il ricorso ritenendo, tra l’altro, tardivamente prodotta la documentazione bancaria giustificativa depositata solo in sede contenziosa. In cassazione il contribuente ha dedotto: (1) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la CTR considerato la documentazione prodotta; (2) falsa applicazione dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la mancata risposta all’invito dell’Ufficio era incolpevole; (3) violazione degli artt. 23, 24 e 53 Cost. e dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973, per pretesa compressione del diritto di difesa; (4) violazione dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973, per avere la CTR desunto la riferibilità delle movimentazioni al contribuente dal solo vincolo di parentela con il titolare del conto. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, perché la CTR aveva effettivamente esaminato la questione della documentazione e si discuteva della correttezza della sua valutazione, non di omesso esame. Ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo che la preclusione all’utilizzo in giudizio della documentazione bancaria non operi automaticamente: occorre una specifica richiesta dell’Amministrazione, un rifiuto o occultamento del contribuente e un comportamento diretto a sottrarsi alla prova. Nel caso concreto, inoltre, i documenti riguardavano un conto intestato a terzi e il contribuente era solo delegato alla firma, sicché non poteva pretendersi che li detenesse necessariamente; pertanto la preclusione non era applicabile. Gli altri motivi sono stati assorbiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al secondo motivo, ha rigettato il primo e dichiarato assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. La Corte ha inoltre precisato che, per il contribuente lavoratore autonomo, non opera la presunzione sui prelevamenti bancari, essendo stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della relativa previsione per tale categoria di soggetti.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973

    norma posta a base della rideterminazione del reddito tramite accertamento fondato su elementi indiziari e movimentazioni bancarie

  • art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973

    la preclusione all'uso in giudizio della documentazione non operava automaticamente; presuppone una specifica richiesta dell'Ufficio e un comportamento del contribuente diretto a sottrarsi alla prova

  • art. 32, comma 4, d.P.R. n. 600/1973

    la produzione documentale tardiva non è inutilizzabile in modo automatico; la sanzione processuale va interpretata restrittivamente

  • art. 119, comma 4, T.U.B.

    richiamato per evidenziare che i documenti bancari possono essere richiesti dal titolare del rapporto o dai soggetti ivi indicati, non necessariamente dal delegato

  • artt. 23, 24 e 53 Cost.

    invocati per un'interpretazione della disciplina preclusiva compatibile con il diritto di difesa e con la capacità contributiva

  • Corte cost. n. 228 del 2014

    richiamata per escludere, nel caso di lavoratore autonomo, l'applicazione della presunzione sui prelevamenti bancari

Massime di principio

  • La preclusione all'utilizzo in giudizio di documentazione non esibita in sede amministrativa ha natura eccezionale e va interpretata restrittivamente, per evitare compressioni irragionevoli del diritto di difesa e imposizioni fiscali non dovute.
  • Per applicare la sanzione processuale prevista in materia di accertamenti bancari non basta la mancata produzione dei documenti in sede di verifica: occorrono una specifica richiesta dell'Ufficio, un rifiuto o occultamento del contribuente e un comportamento concretamente diretto a sottrarsi alla prova.
  • La mera qualità di delegato alla firma su un conto intestato a terzi non implica la disponibilità necessaria della documentazione bancaria e non giustifica, da sola, la preclusione alla sua produzione in giudizio.
  • Nel controllo delle movimentazioni bancarie, la presunzione fiscale non può essere estesa in modo automatico in assenza dei presupposti di legge e deve comunque coordinarsi con eventuali pronunce di illegittimità costituzionale applicabili alla categoria del contribuente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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