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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19229/2022 del 16/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Giacinto Di Salvo contestava l'insussistenza del requisito dell'attualità della pericolosità sociale in ragione della sua detenzione continua dal maggio 2013. I restanti ricorrenti (congiunti e parenti) censuravano la confisca disposta: deducevano che gli immobili erano stati acquistati tra il 1996 e il 2001, quindi prima dell'accertata pericolosità formale, lamentavano l'assenza di accertamenti sull'intestazione fittizia, la mancata prova della illiceità delle somme sequestrate e la mera utilizzazione di presunzioni per collegare la disponibilità dei beni al proposto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Per Giacinto Di Salvo ha ritenuto il ricorso privo di interesse attuale: la sorveglianza speciale, se applicabile a persona detenuta, resta sospesa durante la detenzione e la pericolosità deve essere nuovamente valutata al termine della pena, perciò non sussiste interesse immediato al riesame. Per i ricorrenti terzi la Corte ha stabilito che il sindacato in cassazione sui provvedimenti di misure di prevenzione è limitato a violazioni di legge e alla motivazione assente o meramente apparente; ha ritenuto adeguata e coerente la motivazione della Corte d'appello, che ha valorizzato la documentazione sulla lunga e continuativa pericolosità del proposto, la sproporzione tra risorse dei terzi e acquisti contestati, l'assenza di redditi dichiarati e il rapporto fiduciario fra il proposto e il genero. Conseguentemente i provvedimenti di sorveglianza speciale e di confisca sono rimasti confermati. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice delle misure di prevenzione / codice antimafia)

    artt. 1 e ss.; artt. 10 e 27

    Il giudizio di impugnazione nei procedimenti di misure di prevenzione deve attenersi alle previsioni del codice antimafia: la competenza e i presupposti della misura vengono esaminati alla luce della normativa speciale e la cassazione è ammessa solo per violazione di legge nei limiti previsti

  • codice di procedura penale

    art. 606, comma 1, lett. b) ed e); art. 125; art. 173 disposizioni attuative

    Limiti del sindacato in Cassazione: le censure devono mirare a questioni di diritto (violazione di legge) e la denuncia della motivazione può riguardare solo la motivazione inesistente o meramente apparente; non è consentito un sindacato libero sulla valutazione delle prove salvo che il decreto ometta di valutare un elemento potenzialmente decisivo

  • d.l. 28 ottobre 2020, conv. con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176

    art. 23, comma 8 (richiamato per la requisitoria scritta del PG)

    Norma procedurale richiamata in relazione alla modalità di svolgimento della requisitoria scritta davanti alla Corte

Massime di principio

  • La mera detenzione del proposto non comporta automaticamente l'illegittimità di una misura di prevenzione: tuttavia la detenzione sospende l'effettività della misura finché persiste lo stato detentivo; chi è detenuto può risultare privo di interesse attuale al riesame della misura se non dimostra una situazione che renda immediata l'eseguibilità della misura stessa.
  • In cassazione contro provvedimenti di misure di prevenzione l'esame si limita in larga parte a questioni di diritto: non sono ammesse rielaborazioni alternative del materiale probatorio se non quando la motivazione sia assente o meramente apparente e ometta di confrontarsi con elementi potenzialmente decisivi.
  • L'acquisto di beni prima della 'formale' accertata pericolosità non esclude la confisca se emergono elementi che dimostrano una pericolosità protratta nel tempo o un coinvolgimento anteriore; la data formale della dichiarazione non vale automaticamente a discolpare gli intestatari se la condotta del proposto risulta riconducibile a precedente e continuativa attività criminale.
  • La presunzione di intestazione fittizia a favore del proposto nei confronti di familiari può reggere quando sussistono strette relazioni fiduciarie, discrepanze tra risorse dichiarate e acquisti, e mancanza di redditi significativi a carico dei terzi: in tali casi grava sui terzi l'onere di provare la lecita autonomia patrimoniale e la concreta disponibilità dei beni.
  • Per i beni in denaro e i rapporti bancari occorre fornire prove documentali concrete dell'origine lecita delle somme; semplici deduzioni o contestazioni generiche non bastano a superare le presunzioni valorizzate dal giudice.
  • Chi impugna deve indicare con chiarezza l'elemento potenzialmente decisivo che il giudice non ha valutato: la sola alternativa interpretativa delle prove non suffraga la censura in Cassazione.

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