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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01888/2023 del 20/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (attrice)

La controversia

Una parte aveva introdotto un giudizio petitorio volto ad accertare il proprio acquisto a titolo originario di un immobile. Il tribunale aveva sospeso tale processo ex art. 295 c.p.c., ritenendo che la causa fosse pregiudicata dalla prosecuzione di un separato giudizio possessorio promosso dall'altra parte, nel quale era già stato disposto un ordine di reintegrazione nel possesso del bene. Con il ricorso per regolamento di competenza la ricorrente ha dedotto che la sospensione era illegittima perché non ricorrevano i presupposti dell'art. 295 c.p.c. e perché la decisione nel possessorio non avrebbe potuto spiegare alcuna efficacia nel petitorio.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che la tutela possessoria è recessiva rispetto a quella petitoria e che il giudicato possessorio non assume rilievo nel giudizio petitorio, mentre il giudicato petitorio può privare di efficacia quello possessorio. Ha inoltre ribadito che, quando esiste un rapporto di pregiudizialità e il giudizio pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato può essere disposta solo ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., non dell'art. 295 c.p.c. Poiché nel caso concreto non vi era un nesso di pregiudizialità apprezzabile ai sensi dell'art. 295 c.p.c., il provvedimento di sospensione è stato cassato e le parti sono state rimesse davanti al Tribunale di Roma, con riserva sulle spese al merito.

Norme richiamate

  • art. 295 c.p.c.

    La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. richiede un effettivo rapporto di pregiudizialità tecnica tra le cause; non è utilizzabile quando la questione pregiudicante non sia idonea a incidere sul giudizio pregiudicato secondo la logica della norma.

  • art. 337, comma 2, c.p.c.

    Quando il giudizio pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio dipendente può essere disposta soltanto ai sensi di questa disposizione, non dell'art. 295 c.p.c.

  • art. 47 c.p.c.

    È richiamato per la resistenza mediante memoria difensiva nel regolamento di competenza.

Massime di principio

  • Il giudicato possessorio non pregiudica il giudizio petitorio: la tutela del possesso è recessiva rispetto al diritto di proprietà o ad altri diritti reali fatti valere in petitorio.
  • Il giudicato petitorio prevale su quello possessorio e ne può privare l'efficacia.
  • La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. è illegittima se il rapporto tra i giudizi non integra una vera pregiudizialità tecnica; in tali casi, se del caso, può venire in rilievo solo l'art. 337, comma 2, c.p.c. in presenza di una sentenza non passata in giudicato nel giudizio pregiudicante.
  • Un provvedimento di sospensione adottato ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in assenza dei relativi presupposti deve essere annullato, ferma la possibilità per il giudice di merito di adottare, in sede di riassunzione, un nuovo e motivato provvedimento ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c.

Come è indicizzato

MateriePossessoProveCompetenza
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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