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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11384/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e, conseguentemente, ha applicato le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p. La sentenza di appello resta quindi ferma quanto alla responsabilità per evasione dagli arresti domiciliari; la Corte di legittimità non entra nel merito della colpevolezza, limitandosi a rilevare l'inammissibilità delle censure.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che lo aveva condannato per il delitto di evasione dagli arresti domiciliari. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi erano meramente riproduttivi di censure già esaminate e respinte in appello, senza un confronto critico con la motivazione del giudice di merito. In particolare, la Corte ha rilevato che la sentenza impugnata aveva fornito una congrua giustificazione sulla sussistenza del dolo e aveva correttamente escluso la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; le deduzioni difensive sono state considerate generiche.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa dal giudice di merito con motivazione ritenuta congrua dalla Corte di cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni previste dalla norma, secondo il richiamo operato dalla Corte.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La motivazione di merito che dia conto in modo puntuale della sussistenza del dolo e dell'esclusione della particolare tenuità del fatto resiste al sindacato di legittimità se non presenta manifeste illogicità.
  • La deduzione difensiva meramente generica non è sufficiente a scalfire una decisione di merito logicamente e giuridicamente adeguata.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, trovano applicazione le conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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