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Sentenza

Sentenza del 09/01/2019 n. 352 - Corte di Cassazione

Contenzioso tributario - Impugnazioni - Giudicato interno - Rilevabilità d'ufficio dal giudice di legittimità - Caso di specie - IVA - Agevolazioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato in Cassazione la sentenza della CTR sostenendo che fosse stata erroneamente riconosciuta la sua qualifica di impresa costruttrice ai fini dell'art. 10, comma 8-bis, del d.P.R. n. 633/1972. Secondo la ricorrente, l'acquisizione dell'immobile mediante conferimento per aumento di capitale e successive fusioni non equivaleva al trasferimento di un ramo d'azienda e non comportava il trasferimento della qualifica di impresa costruttrice. L'Agenzia ha eccepito la formazione del giudicato interno sulla distinta questione relativa alla destinazione oggettiva dell'immobile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rilevato d'ufficio il giudicato interno. La sentenza di primo grado si fondava su due rationes decidendi autonome: la mancanza del requisito soggettivo, poiché la cedente era considerata impresa costruttrice, e la mancanza del requisito oggettivo, poiché l'immobile, classificato catastalmente come B5 e concretamente strumentale, non era un fabbricato a destinazione abitativa ai fini dell'esenzione IVA. La società aveva impugnato soltanto la prima ratio, lasciando passare in giudicato la seconda. La Corte ha quindi cassato senza rinvio la sentenza d'appello, dichiarando che il processo non poteva proseguire. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 10, comma 8-bis, d.P.R. n. 633/1972

    le cessioni di fabbricati, o di porzioni di fabbricato, a destinazione abitativa, effettuate da soggetti diversi dalle imprese costruttrici degli stessi [...] sono esenti dall'IVA

    L'esenzione richiede congiuntamente un requisito oggettivo, consistente nella destinazione abitativa dell'immobile, e un requisito soggettivo, consistente nell'assenza della qualifica di impresa costruttrice o di altro soggetto escluso dalla norma.

  • Punto 127-undecies della Tabella A, parte II, allegata al d.P.R. n. 633/1972

    Prevede l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10% per immobili assimilabili a case di abitazione non di lusso, secondo i criteri della normativa edilizia agevolativa. Tale nozione non coincide con quella di fabbricato a destinazione abitativa richiesta per l'esenzione IVA.

  • Legge n. 408/1949, art. 13

    Rileva ai fini della nozione agevolativa di casa di abitazione non di lusso, collegata alla prevalente destinazione abitativa dell'edificio.

  • Legge n. 1493/1962, art. 1

    Estende le agevolazioni fiscali anche a edifici con uffici e negozi, purché siano rispettati i limiti quantitativi rispetto alla superficie complessiva.

  • Legge n. 1212/1967

    Fissa, quale criterio per le agevolazioni edilizie, la destinazione ad abitazioni di almeno il 50% più uno della superficie totale dei piani sopra terra e a negozi di non oltre il 25%.

  • Art. 31, primo comma, lettere c), d) ed e), legge n. 457/1978

    Individua gli interventi edilizi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione la cui esecuzione può incidere sull'esclusione dall'esenzione IVA.

  • Decreto Ministeriale dei lavori pubblici 2 agosto 1969

    Definisce, in via negativa, le abitazioni di lusso; la nozione di casa di abitazione non di lusso è utilizzata per l'aliquota agevolata, ma non determina automaticamente la destinazione abitativa ai fini dell'esenzione IVA.

  • Principio del giudicato interno

    Quando una sentenza si fonda su più rationes decidendi autonome e l'impugnazione censura soltanto alcune di esse, quelle non impugnate diventano definitive. Il giudicato interno può essere rilevato d'ufficio dalla Corte di Cassazione, anche se non è stato rilevato dal giudice d'appello.

Massime di principio

  • Quando una decisione è fondata su più motivi autonomi, ciascuno sufficiente a sostenerla, l'impugnazione deve contestarli tutti; lasciare incontestato anche un solo motivo può determinare la formazione del giudicato interno e rendere inutile l'esame degli altri motivi.
  • Nel contenzioso IVA occorre distinguere rigorosamente tra destinazione abitativa dell'immobile ai fini dell'esenzione e assimilazione a casa di abitazione non di lusso ai fini dell'aliquota ridotta: le due nozioni hanno presupposti e finalità differenti.
  • La classificazione catastale e l'uso concreto dell'immobile possono essere decisivi per il requisito oggettivo dell'esenzione; un immobile non di lusso non è necessariamente un fabbricato a destinazione abitativa.
  • La Corte di Cassazione può rilevare d'ufficio il giudicato interno e cassare senza rinvio la sentenza d'appello quando il processo non poteva proseguire per effetto della definitività di una delle rationes decidendi.
  • Nella redazione dell'appello è necessario individuare tutte le autonome ragioni poste a fondamento della sentenza sfavorevole e formulare censure specifiche contro ciascuna di esse.

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