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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29334/2025 del 07/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che confermava la custodia cautelare in carcere per partecipazione ad una associazione di narcotraffico collegata a "Cosa nostra" (art. 74 T.U. stupefacenti e art. 416-bis.1 c.p.). Tre motivi: 1) nullità per presunta pedissequa ripetizione del provvedimento di fermo e violazione dell'art. 292 co.2 lett. c) c.p.p., con errori di richiamo agli allegati; 2) insufficienza e vizio logico sull'esistenza di gravi indizi (presunta mancata identificazione in captazioni, assenza di materiale captativo che provi finalità illecite, incoerenza tra la qualità di vittima di estorsione e di partecipante all'associazione, assenza di reati-fine commessi dal ricorrente); 3) illogicità e carenza motivazionale sulle esigenze cautelari e mancata considerazione di misure meno afflittive, con censura del richiamo alla "doppia presunzione" di cui all'art. 275 co.3 c.p.p.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto infondato il vizio di nullità: il GIP ha svolto autonoma valutazione degli elementi sia sulla gravità indiziaria sia sulle esigenze cautelari e la mera riproduzione di atti del P.M. non integra nullità quando il giudice espone valutazioni proprie; gli errori di numerazione degli allegati sono stati considerati non pregiudizievoli perché il contenuto corrispondeva alle intercettazioni richiamate. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato che le censure attengono a una diversa rilettura dei fatti e non possono essere rivalutate in sede di legittimità salvo denuncia di specifiche violazioni di legge o manifesta illogicità; inoltre l'assenza di reati-fine non esclude la configurabilità di reato associativo. Sul terzo motivo la Corte ha ritenuto il motivo generico e indeterminato, richiamando la natura relativa della presunzione di cui all'art. 275 co.3 c.p.p. e osservando che il ricorso non ha indicato quale elemento concreto avrebbe dovuto escludere le esigenze cautelari o rendere adeguata una misura meno afflittiva. Condanna alle spese processuali e adempimenti di cancelleria ex art. 94 co.1-ter disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    individuazione della competenza del Tribunale del riesame per l'impugnazione delle misure cautelari

  • art. 74 T.U. stupefacenti

    norma che disciplina l'aggravante per finalità di narcotraffico utilizzata per la contestazione

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    riferimento ai delitti aggravati ai fini dell'applicazione della misura cautelare e delle presunzioni cautelari

  • art. 606 comma 1 lett. b), c), e) cod. proc. pen.

    individua i motivi di ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari (nullità, violazione di legge, ecc.) e i limiti dell'esame di legittimità

  • art. 292 comma 2 lett. c) cod. proc. pen.

    richiesta di autonoma valutazione da parte del giudice sulle esigenze cautelari e sui gravi indizi; la Corte ha ritenuto rispettata tale esigenza quando il GIP riproduce atti ma espone valutazioni proprie

  • art. 275 comma 3 cod. proc. pen.

    prevede una "doppia presunzione" di natura relativa circa la sussistenza delle esigenze cautelari per reati associativi aggravati; la relativa presunzione non elimina l'onere di motivare, ma non è assoluta

  • art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

    riferimento agli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione

Massime di principio

  • La Corte di legittimità non rivaluta i fatti e le prove: i motivi che si risolvono in una diversa valutazione del materiale probatorio sono inammissibili in cassazione salvo profili di violazione di legge o manifesta illogicità della motivazione
  • La mera riproduzione, nel provvedimento motivato, di atti o passaggi della richiesta del P.M. non determina automaticamente nullità se il giudice di merito fornisce un' autonoma valutazione sul punto; solo l'omessa autonoma valutazione sostanziale integra vizio
  • Errori formali come la errata numerazione di allegati non sono necessariamente decisivi se il contenuto richiamato corrisponde effettivamente agli atti intercettati e non sussiste confusione sostanziale
  • In materia di associazione di tipo mafioso o narcotraffico, l'assenza di "reati-fine" commessi dal singolo non esclude la responsabilità associativa: non è richiesta la prova di reati-fine per ogni partecipante
  • Le presunzioni cautelari previste dall'art. 275 co.3 c.p.p. sono relative: possono essere contrastate ma l'atto di impugnazione deve indicare elementi concreti e specifici che dimostrino l'insussistenza delle esigenze cautelari o l'idoneità di misure meno afflittive
  • I motivi di ricorso devono essere specifici e non generici o indeterminati: per contestare la misura cautelare occorre indicare chiaramente quali elementi probatori o valutazioni il giudice avrebbe omesso o travisato

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