Cassazione Penale, Sentenza n. 34054/2024 del 09/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva annullato la custodia cautelare in carcere disposta dal G.I.P. per i reati di cui agli artt. 73 e 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il Procuratore deduceva la nullità dell'ordinanza per vizio di motivazione e violazione di legge (art. 74 DPR 309/1990), sostenendo che le conversazioni intercettate e le dichiarazioni del collaboratore Corritore Settimo dimostravano la piena partecipazione di Coppolino all'associazione familiare dedita al traffico di stupefacenti, con ruolo di finanziatore e supporto operativo (consigli nelle dispute sui quantitativi/qualità, interventi per la restituzione di partite, anticipi per forniture).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ne ha rigettato le censure. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia adeguatamente motivato l'annullamento dell'ordinanza cautelare: le conversazioni contestate risultano equivoche e possono essere lette come interventi di un padre che prende le distanze dalle condotte illecite dei figli, non come prove di un ruolo associativo o di finanziamento. Non emergono elementi univoci e concreti (pagamenti anticipati, riferimenti espliciti a finanziamenti o a ruoli di gestione) che consentano di confermare i gravi indizi a carico di Coppolino. La Corte ha quindi confermato l'assenza, alla luce degli elementi prodotti, dei presupposti per la misura cautelare.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo Unico stupefacenti) - art. 74
La norma è richiamata come parametro della contestazione (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti). La Corte ricorda che per l'applicazione di tale norma in sede cautelare occorrono gravi indizi univoci; nel caso concreto il Tribunale del riesame ha ritenuto che gli elementi non raggiungessero tale soglia.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo Unico stupefacenti) - art. 73
Richiamato quale norma relativa alla detenzione, lavorazione e cessione di stupefacenti. Nel giudizio cautelare la sua rilevanza è valutata in combinato disposto con l'art. 74; la sentenza evidenzia che gli indizi non comprovano un contributo associativo del resistente.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez.4, n. 26992 del 29/05/2013)
Principio interpretativo sul limite del controllo di legittimità: la Cassazione, nel sindacare la motivazione del giudice del merito su gravità degli indizi, verifica soltanto che il giudice abbia esposto ragioni giuridicamente significative e che non sussistano illogicità manifeste nella valutazione; non rientra nella cognizione della Corte una rivalutazione libero-scale degli indizi di fatto.
Massime di principio
- Per disporre misure cautelari per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990) è necessaria la presenza di gravi indizi univoci: conversazioni equivoche o interpretabili in modo alternativo non sono sufficienti da sole.
- La mera consapevolezza di affari illeciti da parte di un genitore, la sua presenza nell'abitazione familiare o interventi volti a dirimere litigi tra figli non dimostrano automaticamente un contributo associativo o finanziario.
- La prova di finanziamenti o anticipi per l'acquisto di stupefacenti richiede elementi chiari (transazioni, riferimenti espliciti nelle intercettazioni, riscontri bancari o dichiarazioni non equivoche) e non può fondarsi su frasi ambigue o supposizioni dedotte dal contesto.
- Nel ricorso per cassazione contro le valutazioni del giudice del merito sulla consistenza degli indizi la Corte di Cassazione controlla la completezza e la logicità della motivazione: contestazioni puramente valutative degli elementi probatori sono inammissibili se non accompagnate da vizi di illogicità manifesta o omissioni rilevanti.
- In presenza di intercettazioni e videoriprese occorre verificarne il contenuto complessivo e la non ambiguità: singoli passaggi devono essere valutati nel contesto delle conversazioni e delle altre risultanze investigative prima di ritenere sussistenti gravi indizi.
- Se si contesta un provvedimento cautelare basato su indizi ambigui, la strategia difensiva efficace consiste nel dimostrare interpretazioni alternative coerenti dei fatti (es.: assenza di ruoli organizzativi, rapporti commerciali diretti tra figlio e fornitori, mancanza di movimenti finanziari) e nell'evidenziare l'assenza di riscontri oggettivi.
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