Cassazione Penale, Sentenza n. 27669/2025 del 28/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società era stata riconosciuta responsabile dell'illecito amministrativo da reato ex D.lgs. n. 231/2001 (art. 25-undecies e correlati) per aver tratto vantaggio da reati ambientali (art. 256, comma 3, e art. 260, comma 1, D.lgs. n. 152/2006) relativi a gestione illecita di rifiuti (discarica abusiva) nel lotto 1 di una cava. Con il ricorso in Cassazione la difesa ha articolato quattro censure principali: 1) presunta illogicità/contraddittorietà nella qualificazione del materiale come rifiuto e nella determinazione del momento consumativo del reato (sosteneva che il materiale fosse sottoprodotto e che il ripristino fosse previsto a una fase successiva); 2) violazione del principio di legalità perché i fatti sarebbero stati consumati prima dell'entrata in vigore dell'art. 25-undecies (D.lgs. n. 121/2011) e quindi non ascrivibili all'ente; 3) errata commisurazione della sanzione ai sensi dell'art. 11 D.lgs. 231/2001, senza adeguata considerazione delle condizioni economiche (concordato preventivo); 4) illogicità nella quantificazione del profitto/ammontare confiscato, in particolare l'inclusione di costi di trasporto e dell'IVA e un errore aritmetico nella somma.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso complessivamente infondato e lo ha respinto. Ha ritenuto ammissibile il ricorso ma ha ritenuto inammissibili o infondati i singoli motivi: il primo motivo è stato giudicato generico e manifestamente infondato rispetto alla motivazione di merito che ha accertato la caratterizzazione dell'accumulo come discarica definitiva per la profondità e le modalità di deposito e per la mancata esecuzione del ripristino secondo le prescrizioni; il secondo motivo è stato respinto in quanto il reato è di natura permanente e gli accertamenti (sopralluoghi ARTA e verbale del 9 novembre 2011) mostrano che l'attività illecita è perdurata oltre l'entrata in vigore della norma (16/08/2011), quindi applicabile al 231/2001; il terzo motivo (commisurazione sanzione) è stato ritenuto infondato perché la sanzione inflitta (100.000 euro) si colloca nella fascia medio-bassa e la società non ha documentato elementi idonei a dimostrare l'impossibilità o l'eccessiva gravosità; il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile perché le valutazioni sul profitto (calcolato come risparmio di smaltimento, incluse stime di trasporto e IVA in termini lordi) rientrano nella discrezionalità dei giudici di merito e non evidenziano manifesta illogicità. Pertanto la sentenza di merito è stata confermata: responsabilità dell'ente, sanzione e confisca del profitto.
Norme richiamate
D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (decreto legislativo n. 231/2001)
art. 5, comma 1, lett. a) e b), art. 6, art. 7, art. 11, art. 39, art. 2, art. 25-undecies
Applicata per affermare la responsabilità amministrativa dell'ente per reato ambientale; art. 39 interpretato restrittivamente circa la rappresentanza dell'ente; art. 11 richiede valutazione delle condizioni economiche ma l'onere probatorio sullo stato di difficoltà grava sull'ente; art. 25-undecies viene ritenuto applicabile alla condotta permanente sussistente dopo la sua entrata in vigore
D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale)
art. 256, comma 3; art. 260, comma 1; art. 184-bis; art. 186
Art. 256(3) (discarica abusiva) qualificato come reato permanente: la consumazione si prolunga fino al sequestro; la qualificazione del materiale come rifiuto dipende anche dalla conformità alle prescrizioni autorizzative e di progetto; art. 184-bis (sottoprodotto) escluso quando l'utilizzo avviene in violazione delle condizioni previste
Novella che ha introdotto/espressamente inserito l'art. 25-undecies nel D.lgs. 231/2001 estendendo responsabilità amministrativa anche ai reati ambientali; applicabile ai fatti che si protraggono dopo la sua entrata in vigore (16/08/2011)
Decreto ministeriale 5 febbraio 1998
art. 7.2 (parametri per costo trasporto)
Utilizzato dai giudici di merito come parametro di mercato per stimare i costi di trasporto nella valutazione del profitto consistente nel risparmio di smaltimento
Massime di principio
- La responsabilità amministrativa dell'ente ex D.lgs. 231/2001 può essere applicata quando il reato presupposto sia perdurante e si protragga dopo l'entrata in vigore della norma che lo include tra i reati presupposto; per i reati di natura permanente il tempus commissi delicti può estendersi fino al provvedimento di sequestro.
- La qualificazione di materiali come 'rifiuti' o 'sottoprodotti' dipende non solo dalla natura merceologica ma anche dalla conformità alla normativa autorizzativa e al progetto di ripristino: l'uso in violazione del progetto esclude la qualifica di sottoprodotto e integra l'illecito di gestione rifiuti.
- In sede di Cassazione è molto limitato il sindacato sulla valutazione delle prove e sul calcolo del profitto: occorre dimostrare una manifesta illogicità o travisamento della prova che disarticoli il ragionamento probatorio, altrimenti le scelte valutative del giudice di merito sono preservate.
- Per la quantificazione del profitto illecito i giudici possono utilizzare stime basate sul 'risparmio di smaltimento' (costi evitati), incluse valutazioni lorde come trasporto e IVA, purché la metodologia sia logicamente motivata; il ricorrente che contesti tali stime deve proporre elementi concreti e specifici per dimostrare l'errore.
- La richiesta di riduzione della sanzione per condizioni economiche o concordato richiede documentazione puntuale che provi l'effettiva impossibilità o estrema difficoltà a pagare; il mero richiamo a una situazione concorsuale non basta senza dati concreti.
- La nomina di procuratore speciale e la rappresentanza dell'ente ex art. 39 D.lgs. 231/2001 richiedono attenzione temporale: la qualità di imputato del rappresentante legale al momento del fatto può incidere sulla legittimazione a nominare, ma il giudice valuta la tempistica e l'eventuale giudicato favorevole.
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