Cassazione Civile, Ordinanza n. 22120/2026 del 27/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di somministrazione di energia elettrica relativo a una struttura alberghiera. A seguito del mancato pagamento di una fattura di conguaglio riferita ai consumi dell'anno 2008, la società fornitrice otteneva un decreto ingiuntivo per euro 46.773,05. L'utilizzatrice proponeva opposizione, contestando tra l'altro la competenza territoriale, l'esistenza del credito e soprattutto la corrispondenza tra importi fatturati e consumi effettivi. In primo grado il Tribunale revocava il decreto, ritenendo non provata l'effettività dei consumi addebitati. La Corte d'appello confermava. In cassazione la società fornitrice deduceva: 1) violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse illegittimamente escluso valore probatorio alle fatture emesse dal distributore, soggetto deputato alla rilevazione e validazione dei dati di misura, e avesse richiesto una prova ulteriore non prevista; 2) omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., lamentando che non fosse stato considerato che la controparte non aveva fornito elementi concreti idonei a superare la presunzione di corretto funzionamento del contatore e che la contestazione dei consumi era generica. La resistente non si costituiva in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi fossero inammissibili perché formulati in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.: la ricorrente non aveva riportato in modo adeguato nel ricorso gli atti e i documenti di merito su cui fondava le censure, limitandosi a generici rinvii agli atti di causa e omettendo di indicarne la sede processuale di produzione e localizzazione. Tale omissione impediva alla Corte di verificare la decisività delle circostanze dedotte e di valutare la fondatezza delle doglianze. Poiché l'intimata non aveva svolto difese, non sono state liquidate spese; è stato però dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato solo come base del dedotto subentro nel rapporto contrattuale a seguito di cessione di ramo d'azienda.
È invocato dalla ricorrente per sostenere una erronea ripartizione dell'onere della prova; la Corte non entra nel merito perché dichiara inammissibile il motivo per difetto di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c.
Richiamati dalla ricorrente per censurare la valutazione probatoria del giudice di merito; la censura non è esaminata nel merito per inammissibilità del ricorso.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale indicata come parametro del primo motivo di ricorso per violazione di legge.
Norma processuale indicata come parametro del secondo motivo per omesso esame di fatto decisivo.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La Corte lo ritiene violato perché il ricorso non riporta adeguatamente gli atti e i documenti di merito su cui fonda le censure né la loro sede di produzione/localizzazione; tale omissione comporta l'inammissibilità dei motivi.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato quale parametro dell'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, le censure che investono la valutazione delle prove o l'accertamento di fatto sono inammissibili se non sono accompagnate dall'adeguata riproduzione degli atti e documenti rilevanti e dall'indicazione precisa della loro sede processuale di produzione.
- La deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. non può essere scrutinata nel merito se il ricorrente non mette la Corte in condizione di verificare, tramite specifiche indicazioni documentali, il contenuto degli elementi probatori e la loro decisività.
- Il vizio di omesso esame di fatto decisivo richiede che il fatto e i documenti su cui esso si fonda siano specificamente individuati nel ricorso; il mero rinvio generico agli atti di causa non soddisfa il requisito di specificità e autosufficienza.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e la controparte intimata non svolge difese, non vi è luogo a statuizione sulle spese del giudizio di cassazione, restando però applicabile l'obbligo del contributo unificato aggiuntivo ove ne ricorrano i presupposti.
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