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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39672/2025 del 10/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura mirasse soltanto a ottenere una diversa lettura degli elementi già apprezzati dal giudice dell'esecuzione, operazione non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione aveva rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione ai sensi dell'art. 671 c.p.p. tra reati oggetto di due sentenze irrevocabili indicate nel provvedimento. Con un unico motivo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., sostenendo che il giudice non avrebbe adeguatamente valorizzato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso, in particolare l'omogeneità delle violazioni, la prossimità temporale delle condotte e la similarità delle modalità esecutive. La Corte rileva però che la motivazione dell'ordinanza aveva esaminato compiutamente gli elementi fattuali e aveva ritenuto tra loro diversi i titoli di reato, i beni giuridici offesi, i luoghi di commissione, le compagini sociali coinvolte e le modalità operative, con distanze temporali e contenuti esecutivi non sovrapponibili; pertanto il ricorso si risolveva in una richiesta di rivalutazione del merito.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    disciplina il riconoscimento della continuazione in executivis tra reati oggetto di sentenze irrevocabili

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    consente di denunciare violazione di legge

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    delimita il controllo di legittimità al vizio di motivazione nei limiti del testo impugnato e degli atti specificamente indicati

  • art. 671 c.p.p.

    il riconoscimento della continuazione richiede l'accertamento dell'originaria progettazione unitaria delle condotte

  • Cassa delle ammende

    somma dovuta dal ricorrente in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una revisione del merito dell'accertamento svolto dal giudice dell'esecuzione sulla sussistenza della continuazione; la Corte può solo verificare l'esistenza di una motivazione non manifestamente illogica e giuridicamente apprezzabile.
  • Il riconoscimento della continuazione tra reati presuppone la prova dell'originaria ideazione unitaria del programma criminoso; non è sufficiente il mero dubbio o una lettura alternativa degli elementi di fatto.
  • Ai fini della continuazione, elementi come omogeneità delle violazioni, vicinanza temporale e analogia delle modalità esecutive sono indici valutabili, ma non determinano automaticamente l'unicità del disegno criminoso se altri dati oggettivi depongono per una pluralità di programmi.
  • Quando il ricorso si limita a contrapporre una diversa interpretazione del materiale già esaminato dal giudice di merito, senza evidenziare reali vizi logici o giuridici della motivazione, esso è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImputazioniCompetenza
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazioneOnere della prova

Testo integrale

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