Cassazione Civile, Ordinanza n. 28485/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia origina da un'azione revocatoria fallimentare promossa nell'interesse della procedura concorsuale per ottenere la dichiarazione di inefficacia, ex art. 67, comma 2, l.f., di rimesse bancarie effettuate nell'anno anteriore al fallimento da una società poi dichiarata fallita, per un importo complessivo di oltre 2,6 milioni di euro, con conseguente condanna della banca alla restituzione. La corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado sia quanto alla sussistenza della scientia decoctionis della banca, valorizzando protesti, perdite, esposizione debitoria e comunicazioni dei difensori della società circa un piano di risanamento, sia quanto al quantum revocabile, ritenendo infondate le deduzioni della banca sul fido. Nel ricorso per cassazione la banca ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 112 c.p.c. e/o omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che il giudice d'appello non avesse valutato circostanze da cui desumere la propria inscientia decoctionis; con il secondo motivo ha censurato nuovamente l'art. 112 c.p.c. e/o l'art. 360, n. 5, c.p.c., lamentando che la corte territoriale avesse trascurato l'esistenza di un contratto di affidamento per partite non disponibili (cd. fido assegni) sino a € 300 milioni, decisivo per escludere o ridurre la revocabilità delle rimesse e che la motivazione sul punto fosse del tutto mancante o apparente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che la banca si fosse limitata a riprodurre pedissequamente il motivo di appello senza specificare in modo autosufficiente le censure contro la sentenza impugnata, e che la doglianza, sostanzialmente diretta a ottenere una diversa valutazione dei fatti e delle prove, fosse in realtà riconducibile all'art. 360, n. 5, c.p.c. ed inammissibile in quanto generica. Ha invece accolto il secondo motivo, reputando fondata la censura di motivazione apparente: la corte d'appello aveva rigettato le deduzioni della banca sul fido senza spiegare l'iter logico seguito, omettendo una reale motivazione su un fatto potenzialmente decisivo ai fini del quantum revocabile. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 67, comma 2, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (L.F.)
La norma è richiamata quale base dell'azione revocatoria fallimentare proposta per rendere inefficaci nei confronti della procedura le rimesse bancarie eseguite nel periodo sospetto.
La Corte precisa che la doglianza di omessa pronuncia non può essere invocata quando in realtà si contesti l'omesso esame di circostanze di fatto o la valutazione del materiale probatorio.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio è richiamato come omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ribadisce che non può essere usato per ottenere una nuova valutazione dei fatti o delle prove e che il motivo deve essere specifico e autosufficiente.
È menzionato solo per atto processuale, quale memoria depositata dalla ricorrente.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve indicare con specificità la critica rivolta alla sentenza impugnata: il mero rinvio o la pedissequa riproduzione dei motivi d'appello non soddisfa l'onere di specificità e rende la censura inammissibile.
- La qualificazione del vizio denunciato dipende dal contenuto sostanziale delle argomentazioni svolte, non dalla sola rubrica del motivo: se la parte lamenta la mancata considerazione di circostanze di fatto decisive, la censura va ricondotta all'art. 360, n. 5, c.p.c., non all'art. 112 c.p.c.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere trasformato in uno strumento per sollecitare una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione del merito.
- La motivazione è apparente quando il giudice afferma una conclusione su un punto controverso senza rendere percepibile l'iter logico-argomentativo seguito; in tale ipotesi la sentenza è cassabile.
- In tema di revocatoria fallimentare, la questione di eventuali affidamenti bancari può essere decisiva per la determinazione del quantum revocabile e deve essere esaminata con motivazione effettiva dal giudice di merito.
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