Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 14733/2026 - Roma, Sezione 3B

Giustizia amministrativa202608554

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria di merito del concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente per la classe di concorso AM12, successivamente rettificata, nonché il diniego dell’istanza di riesame e rettifica del punteggio

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato la graduatoria di merito relativa al concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, classe di concorso AM12, pubblicata e successivamente rettificata, nonché gli atti connessi, incluso il bando e la nota di rigetto dell’istanza di riesame e rettifica del punteggio. Il testo dell’ordinanza non espone il contenuto specifico dei vizi dedotti nel ricorso, né le ragioni della contestazione del punteggio. Il giudizio coinvolge un numero elevato di controinteressati collocati nella graduatoria.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità della graduatoria o del diniego di rettifica del punteggio. Ha ritenuto che la controversia riguardi una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR e che sia quindi soggetta al rito previsto dall’art. 12-bis del d.l. n. 68/2022, convertito dalla l. n. 108/2022. Ha disposto la conversione del rito e rinviato la prosecuzione della fase cautelare alla camera di consiglio del 28 ottobre 2026, riservando la possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata. Considerato l’elevato numero degli interessati, ha autorizzato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati mediante notificazione per pubblici proclami sul sito web dell’amministrazione, secondo le modalità indicate nell’ordinanza n. 836 del 2019 del TAR Lazio. La notificazione deve essere eseguita entro quindici giorni dalla comunicazione dell’ordinanza e la prova deve essere depositata nei successivi cinque giorni. Entrambi i termini sono stati dichiarati perentori, con improcedibilità del ricorso in caso di mancato rispetto.

Norme richiamate

  • art. 12-bis d.l. n. 68/2022, convertito dalla l. n. 108/2022

    interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR

    Il giudizio relativo a una procedura amministrativa rientrante nell’ambito applicativo della disposizione deve essere trattato secondo il rito speciale previsto per le controversie connesse agli interventi PNRR; il TAR dispone conseguentemente la conversione del rito e fissa la prosecuzione nel rispetto dei termini compatibili con il PNRR.

  • D.D.G. n. 2939/2025

    È indicato quale atto recante il bando della procedura concorsuale impugnata, senza che l’ordinanza ne esamini nel merito la legittimità.

  • Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, art. 3, comma 8

    È richiamato quale base normativa della procedura concorsuale e della graduatoria impugnata, senza specifica interpretazione nella decisione.

Massime di principio

  • Quando il giudizio amministrativo riguarda una procedura riconducibile agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR, il giudice deve applicare il rito speciale previsto dall’art. 12-bis del d.l. n. 68/2022, convertito dalla l. n. 108/2022, disponendo la conversione del rito ove necessario.
  • In presenza di un numero elevato di controinteressati, il giudice può autorizzare l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami sul sito web dell’amministrazione, indicando modalità e termini per l’adempimento.
  • Quando l’ordine di integrazione del contraddittorio stabilisce espressamente la perentorietà del termine per la notificazione e di quello per il deposito della relativa prova, il mancato rispetto di uno dei due termini comporta l’improcedibilità del ricorso.
  • La conversione del rito e l’integrazione del contraddittorio non definiscono il merito della controversia; il giudice deve rinviare la prosecuzione del giudizio alla camera di consiglio, riservandosi, ove ne ricorrano i presupposti, la decisione con sentenza in forma semplificata.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzoTermini del procedimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.