Ordinanza n. 15425/2026 - Roma, Sezione 3Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibere AIFA e atti ministeriali relativi alla determinazione e al ripiano dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti per il 2023, inclusi gli atti e i dati applicativi del procedimento di payback
Esito
La controversia
Le società farmaceutiche hanno chiesto l’annullamento degli atti con cui AIFA ha accertato lo sfondamento del tetto di spesa per acquisti diretti del 2023 e determinato le quote di ripiano per le aziende titolari di AIC, nonché degli atti metodologici e dei dati pubblicati nella piattaforma AIFA e dei decreti ministeriali sul tetto di spesa. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti del 24 febbraio e del 23 aprile 2025 hanno investito anche la successiva delibera AIFA del 12 febbraio 2025 e il decreto ministeriale del 4 febbraio 2025. Le ricorrenti hanno inoltre prospettato questioni di legittimità costituzionale delle norme che disciplinano il payback farmaceutico, per contrasto con gli artt. 3, 24, 41, 42, 53, 97 e 117 Cost., e, in subordine, chiesto un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE. L’ordinanza non esamina nel merito i singoli motivi di illegittimità degli atti.
La decisione
Il TAR ha sospeso il giudizio, senza decidere i motivi di annullamento né le questioni costituzionali e dell’Unione europea prospettate dalle ricorrenti. Ha ritenuto applicabili i principi dell’Adunanza Plenaria n. 28 del 2014 sulla sospensione impropria del giudizio principale quando la questione di costituzionalità di una norma applicabile è stata sollevata in un diverso giudizio. Per la prosecuzione, ai sensi dell’art. 80, comma 1, c.p.a., dovrà essere presentata istanza di fissazione dell’udienza entro 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento della Corte costituzionale. La sospensione è disposta ai sensi degli artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c.; il dispositivo non contiene statuizioni sulle spese.
Norme richiamate
Ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti per procedere, ai sensi degli artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c., alla sospensione del presente giudizio.
La disposizione è applicata quale base processuale per sospendere il giudizio in presenza dei presupposti della sospensione impropria.
Ritenuto che, nel caso di specie, trovino applicazione i principi affermati dal Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 28 del 2014, in materia di c.d. sospensione impropria del giudizio principale ai sensi dell’art. 295 c.p.c., per la pendenza della questione di legittimità costituzionale di una norma, applicabile in tale procedimento, ma sollevata in una diversa causa, con la puntualizzazione che per la prosecuzione del giudizio sospeso, ai sensi dell’art. 80, comma 1, c.p.a., deve essere presentata l’istanza di fissazione di udienza entro il termine decadenziale di 90 giorni, decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento della Corte costituzionale;
Il giudizio può essere sospeso in via impropria quando la questione di legittimità costituzionale relativa a una norma applicabile è stata sollevata in un altro procedimento.
Ritenuto che, nel caso di specie, trovino applicazione i principi affermati dal Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 28 del 2014, in materia di c.d. sospensione impropria del giudizio principale ai sensi dell’art. 295 c.p.c., per la pendenza della questione di legittimità costituzionale di una norma, applicabile in tale procedimento, ma sollevata in una diversa causa, con la puntualizzazione che per la prosecuzione del giudizio sospeso, ai sensi dell’art. 80, comma 1, c.p.a., deve essere presentata l’istanza di fissazione di udienza entro il termine decadenziale di 90 giorni, decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento della Corte costituzionale;
La prosecuzione del giudizio sospeso richiede un’istanza di fissazione dell’udienza entro il termine decadenziale di 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento della Corte costituzionale.
Massime di principio
- Il giudizio amministrativo può essere sospeso in via impropria quando la questione di legittimità costituzionale di una norma applicabile alla controversia è stata sollevata in un diverso giudizio.
- Dopo la sospensione impropria, la prosecuzione del giudizio richiede, ai sensi dell’art. 80, comma 1, c.p.a., la presentazione dell’istanza di fissazione dell’udienza entro il termine decadenziale di 90 giorni decorrenti dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento della Corte costituzionale.
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