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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00875/2025 del 09/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo era generico, sostanzialmente di merito e non confrontato con la motivazione della sentenza d'appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha proposto un unico motivo contro la sentenza della Corte d'appello di Roma del 15/03/2024. Dal testo emerge che il motivo si limitava a doglianze di fatto e a una richiesta di diversa valutazione delle risultanze processuali, evocando in modo generico vizi motivazionali. La Corte rileva che il ricorso non indicava specificamente quali doglianze di appello fossero state trascurate dal giudice territoriale, né si confrontava in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata. La censura è stata quindi ritenuta priva di specificità e non ammissibile in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La mancanza di specificità del motivo di ricorso comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 581 c.p.p.

    L'atto di impugnazione deve contenere motivi specifici, con indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento della critica.

  • art. 591 c.p.p.

    L'inammissibilità consegue anche alla carenza di correlazione tra i motivi e la motivazione del provvedimento impugnato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è consentito proporre una mera rivalutazione del fatto o delle risultanze probatorie, dovendosi invece dedurre censure di legittimità specifiche e argomentate.
  • La specificità del motivo va apprezzata anche in termini di correlazione con la motivazione della sentenza impugnata: il ricorrente deve confrontarsi puntualmente con le ragioni decisive poste a base della decisione.
  • È inammissibile il motivo che si limiti a evocare genericamente vizi motivazionali senza indicare quali precise doglianze di appello sarebbero rimaste senza risposta.
  • L'atto di impugnazione deve contenere una critica argomentata del provvedimento, con indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a sostegno della censura.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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