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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29519/2025 del 14/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di revoca del beneficio dell'indulto concesso con provvedimento del Tribunale di Torre Annunziata del 17.9.2007. La revoca era stata motivata dalla commissione di un nuovo reato nei cinque anni successivi all'entrata in vigore della L. n. 241/2006. Il ricorso per cassazione, proposto dal difensore di Orefice, denunciava l'inosservanza delle norme processuali (artt. 666, 674, 178 co.1 lett. c) c.p.p.) in quanto il provvedimento di revoca sarebbe stato adottato senza che all'imputato fosse notificato l'avviso di udienza: la notifica era stata effettuata tramite PEC esclusivamente al difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 161 co.4 c.p.p., e la violazione degli artt. 666 commi 3,4,5 sarebbe una nullità assoluta che colpisce il provvedimento

La decisione

La Corte ha preso atto del certificato di morte di Vincenzo Orefice (deceduto il 28.4.2025), trasmesso dal difensore in data 14.5.2025. Per la sopravvenuta morte del condannato, intervenuta dopo la proposizione del ricorso per cassazione, la Corte ha dichiarato che sussiste una causa estintiva del rapporto processuale che impedisce qualsiasi pronuncia di merito. Conseguentemente la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata (P.Q.M.: "Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, per morte del ricorrente"). Si segnala che il Pubblico Ministero aveva chiesto la riqualificazione del ricorso in opposizione e la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli, ma la Corte non ha proceduto a valutare tali richieste in merito poiché la morte estintiva del rapporto processuale rendeva inammissibile ogni pronuncia sulle questioni di merito o procedurali sollevate

Norme richiamate

  • Legge n. 241 del 2006

    La legge è richiamata quale parametro temporale per la revoca dell'indulto: la commis­sione di un nuovo reato nei cinque anni successivi all'entrata in vigore della legge è stata ritenuta causa di revoca del beneficio

  • art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Norma invocata dal ricorrente quale titolo di legittimazione per il ricorso per cassazione (motivo dedotto per inosservanza di norme di diritto processuale)

  • art. 666 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente come disposizione che disciplina le notificazioni e le relative nullità; la mancata osservanza di tali commi è stata dedotta come causa di nullità assoluta del procedimento di revoca

  • art. 674 c.p.p.

    Norma invocata tra quelle la cui inosservanza è dedotta nella censura; concerne le notificazioni e le modalità procedurali nell'esecuzione

  • art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Richiamata nel motivo come norma rilevante per la nullità degli atti difettosi di notifica (rilevanza dedotta dal ricorrente)

  • art. 161, comma 4, c.p.p.

    Prevede la possibilità di notificare via PEC al difensore d'ufficio; nel caso concreto la notifica dell'avviso di udienza era stata eseguita via PEC al solo difensore d'ufficio e ciò è stato contestato come insufficiente dal ricorrente

  • artt. 676 e 667, comma 4, c.p.p.

    Norme richiamate dal Pubblico Ministero per chiedere la riqualificazione del ricorso come opposizione e la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli; la Corte non è però intervenuta sul merito di tale richiesta a causa della sopravvenuta morte del ricorrente

  • Giurisprudenza citata (Sez. 7, n. 27794 del 26/5/2022; Sez. 7, n. 23516 del 26/11/2020; Sez. 4, n. 16819 del 20/4/2022; Sez. 3, n. 23906 del 12/5/2016; Sez. U, n. 30 del 25/10/2000)

    La Corte ha richiamato precedenti che stabiliscono che la morte del condannato, sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso, è causa estintiva del rapporto processuale e comporta l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, escludendo ogni pronuncia di merito

Massime di principio

  • La morte del condannato intervenuta dopo la proposizione del ricorso di cassazione estingue il rapporto processuale e determina l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato; in tal caso le questioni di merito restano in ogni caso non decise
  • Le censure attinenti a nullità di notifica (es. per mancata comunicazione dell'avviso di udienza all'imputato) possono essere decisive se il processo continua, ma diventano irrilevanti se sopravviene una causa estintiva quale la morte del ricorrente
  • Quando il Pubblico Ministero propone la riqualificazione del ricorso (ad es. in opposizione) e la trasmissione degli atti, il provvedimento del giudice chiamato a decidere può disporre tale rimessione solo se sussiste il rapporto processuale; la sopravvenuta estinzione lo impedisce
  • Nelle procedure di revoca di benefici (indulto, ecc.) è cruciale rispettare le norme di notifica previste dal codice di procedura penale (in particolare artt. 161 e 666 c.p.p.) per evitare la viziosità degli atti; il difensore deve vigilare sulla correttezza delle notifiche e, se del caso, sollevare tempestivamente le nullità
  • La cessazione del processo per morte del soggetto interessato può comportare effetti sostanziali favorevoli al deceduto (annullamento del provvedimento impugnato), ma non produce una pronuncia sul merito delle questioni sottoposte

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