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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36676/2025 del 11/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Messina che aveva respinto la richiesta di sospensione dell'ordine di esecuzione della pena. La difesa deduceva un'erronea applicazione di legge sostenendo che il decreto di cumulo aveva indicato una pena residua superiore al limite di sospendibilità (4 anni), mentre, tenendo conto dei periodi di custodia già sofferti e computabili, la pena residua sarebbe in realtà stata inferiore a quattro anni e quindi sospendibile. Il ricorso contestava il calcolo del periodo di pena residua operato dal Pubblico Ministero

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e carenza di allegazioni documentali a sostegno della prospettazione difensiva. Il motivo si fondava su una mera asserzione circa l'esistenza di un periodo aggiuntivo di custodia 'fungibile' non comprovato da documenti verificabili; il Tribunale nel provvedimento di cumulo aveva già operato un computo della custodia. Per effetto dell'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    La norma è stata richiamata per applicare la sanzione pecuniaria dovuta a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso; la Corte ha ritenuto congrua la somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende

  • limite di sospendibilità della pena (soglia indicata di 4 anni)

    La decisione ha preso a riferimento il principio secondo cui l'esecuzione della pena può essere sospesa entro un limite temporale (qui indicato pari a quattro anni); la determinazione sulla possibilità di sospensione dipende dal calcolo della pena residua dopo il computo della custodia già sofferta

Massime di principio

  • Una doglianza che si fondi su un diverso computo dei periodi di custodia deve essere supportata da documentazione verificabile; mere affermazioni generiche sono inammissibili
  • Se il provvedimento di cumulo contiene già un computo della custodia fungibile, il ricorrente deve produrre elementi certi (atti di carcerazione, decreti di esecuzione, certificazioni) per contestare il calcolo
  • La mancata produzione di documenti probatori può comportare non solo l'inammissibilità del ricorso ma anche sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • In caso di contestazione della sospendibilità per raggiungimento del limite dei 4 anni, accertare preliminarmente la pena residua effettiva dopo ogni computo è fondamentale per valutare la fondatezza dell'istanza
  • Quando si impugna un provvedimento emesso dal Pubblico Ministero relativo al cumulo e al computo della custodia, è opportuno dettagliare e documentare per iscritto tutti i periodi di detenzione o restrizione della libertà che si intendono far valere

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