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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19354/2025 del 23/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un imputato che, dopo una condanna in primo grado all'esito di giudizio abbreviato, ha definito il giudizio di appello con sentenza di riforma parziale pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., su accordo delle parti e con rinuncia ai residui motivi di impugnazione. La Corte di appello ha rideterminato la pena in anni 4 di reclusione ed euro 18.000 di multa. Contro tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un solo motivo: vizio di motivazione per omessa disapplicazione della recidiva e per mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali doglianze fossero inammissibili, perché la censura sulla recidiva investiva un punto oggetto di rinuncia nel concordato e quella sulle attenuanti generiche non era più rilevante, essendo intervenuto l'accoglimento della proposta di pena concordata. In applicazione dei principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non avendo ravvisato ragioni per escludere la colpa nella causa di inammissibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, contro una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p., siano deducibili solo vizi attinenti alla formazione del consenso al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla difformità tra accordo e decisione; non sono invece proponibili doglianze su motivi rinunciati o su aspetti della pena che non integrino illegalità della sanzione. Poiché il ricorrente ha contestato la recidiva, già oggetto di rinuncia, e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, questione priva di rilievo dopo l'accoglimento della proposta concordata, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ne è seguita la condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La sentenza concordata in appello consente il ricorso per cassazione solo per censure sulla formazione della volontà di aderire al concordato, sul consenso del pubblico ministero e sulla corrispondenza tra accordo e decisione del giudice; restano escluse le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mera determinazione della pena, salvo illegalità della sanzione.

  • art. 129 c.p.p.

    Nell'ambito del ricorso avverso sentenza ex art. 599-bis c.p.p. non è consentita la doglianza sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è ammissibile solo nei limiti delle censure che investono la validità del consenso delle parti o la coerenza tra accordo e decisione; non può essere usato per riesaminare motivi già rinunciati.
  • Le doglianze relative alla recidiva o alle circostanze attenuanti generiche, se coperte da rinuncia o rese prive di rilevanza dall'accoglimento del concordato sulla pena, non sono deducibili in cassazione, salvo che la sanzione divenga illegalmente determinata.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che emerga l'assenza di colpa nella causazione dell'inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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