Cassazione Penale, Ordinanza n. 36741/2026 del 19/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d’appello di Lecce, con sentenza del 3 luglio 2026, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lecce del 10 marzo 2025, ha ridotto, su concorde richiesta delle parti ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p., la pena inflitta all’imputato ad anni tre di reclusione ed euro 600 di multa per il delitto ascritto in rubrica, che il testo non identifica. L’imputato ha proposto un unico motivo di ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e carenza di motivazione in relazione agli artt. 129 e 546 c.p.p., con riferimento alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento. La Corte ha rilevato che la doglianza, oltre a essere generica, riguarda una questione non deducibile dopo la scelta del concordato in appello.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui, dopo il concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., sono deducibili in cassazione soltanto vizi relativi alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della pronuncia; non sono invece ammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. o alla determinazione della pena, salvo che si deduca l’illegalità della sanzione. Nel caso concreto il ricorrente ha soltanto evocato l’art. 129 c.p.p., senza sviluppare argomentazioni, sicché il motivo è stato ritenuto non consentito e generico. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge.
Il ricorso per cassazione contro la sentenza di concordato in appello è circoscritto ai vizi riguardanti la formazione e il consenso all’accordo e alla difformità della decisione; non consente di riproporre motivi rinunciati o contestare la mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p. o la pena, salvo che la sanzione sia illegale.
In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge.
Nel giudizio di cassazione relativo a una sentenza emessa a seguito di concordato in appello non è ammissibile una doglianza che censuri la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento previste da questa disposizione.
Nel caso di specie il ricorrente ha semplicemente introdotto il tema della mancata valutazione da parte del giudice di appello dell’art. 129 cod. proc. pen., senza argomentare alcunché sul punto, introducendo non solo un motivo non consentito, ma anche del tutto generico.
La censura di carenza motivazionale, nel caso concreto, è stata ritenuta generica perché il ricorrente aveva soltanto menzionato la mancata valutazione dell’art. 129 c.p.p. senza sviluppare argomentazioni.
Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ex art. 616 cod. proc. pen.
La declaratoria d’inammissibilità comporta, nel caso deciso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Dopo il concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile per contestare la formazione della volontà della parte di aderire all’accordo, il consenso del pubblico ministero o la difformità tra accordo e pronuncia; non è invece consentito riproporre motivi rinunciati.
- La mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è deducibile in cassazione contro una sentenza emessa a seguito di concordato in appello.
- Le censure relative alla determinazione della pena sono ammissibili soltanto quando denuncino l’illegalità della sanzione, perché eccedente i limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
- La mera indicazione di una questione, senza argomentare la censura, rende il motivo di ricorso generico.
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