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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01528/2024 del 15/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte soccombente)

La controversia

La controversia non riguarda il merito della lite definita con la sentenza di cassazione n. 18014/2023, ma la correzione di un errore materiale presente nel dispositivo di quella decisione. Nel testo della precedente sentenza era stato scritto, per mero lapsus grafico, che le spese del processo dovessero essere rimborsate "in favore della parte controricorrente"; il ricorrente ha chiesto che fosse corretta la formula in "in favore della parte ricorrente", coerente con l'effettiva statuizione di accoglimento del ricorso. La parte intimata non si è costituita nel procedimento di correzione. La Corte ha inoltre rilevato che la mancata notificazione del ricorso per correzione non impedisce la correzione della sentenza, che può essere disposta anche d'ufficio in qualsiasi tempo.

La decisione

La Corte ha ritenuto che l'errore denunciato fosse un mero errore materiale, immediatamente percepibile dal testo della sentenza, e non un vizio di contenuto decisorio o di interpretazione. Ha quindi ordinato la correzione della sentenza n. 18014/2023, sostituendo nel dispositivo la frase errata relativa alla condanna alle spese con quella corretta, che indica la parte ricorrente come beneficiaria del rimborso. Non è stata pronunciata alcuna statuizione sulle spese del procedimento di correzione, in assenza di costituzione della parte intimata.

Norme richiamate

  • art. 375, comma 2, n. 4-bis, c.p.c.

    consente la trattazione in camera di consiglio del procedimento di correzione dell'errore materiale con avviso alle parti.

  • art. 287 c.p.c.

    è la base normativa generale per la correzione degli errori materiali contenuti nei provvedimenti del giudice.

  • art. 391-bis c.p.c.

    si applica alla correzione degli errori materiali nelle sentenze e ordinanze della Corte di cassazione, anche su rilievo d'ufficio e in ogni tempo.

Massime di principio

  • L'errore materiale del provvedimento è correggibile quando consiste in una divergenza ictu oculi riconoscibile tra la volontà decisoria del giudice e la sua trascrizione grafica, senza incidere sul contenuto concettuale della decisione.
  • La correzione dell'errore materiale non può essere utilizzata per reinterpretare o integrare la sentenza, ma solo per riallineare il testo al chiaro significato già desumibile dal provvedimento.
  • Nelle sentenze della Corte di cassazione, la correzione dell'errore materiale può essere disposta anche d'ufficio e senza che la mancata notificazione del ricorso impeditivo precluda il procedimento.
  • Nel procedimento di correzione dell'errore materiale non è necessaria una pronuncia sulle spese quando la parte intimata non si costituisce e non vi è un vero contraddittorio sul merito della correzione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullità

Testo integrale

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