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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36562/2021 del 25/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRAP e IVA relativo all'anno d'imposta 2006, emesso per asserita sottofatturazione nella vendita di tre immobili e per occultamento di ricavi recuperati a tassazione. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo aveva poi parzialmente riformato la decisione. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza regionale con ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ma nel testo non sono riportati i singoli motivi perché la Corte non entra nel merito: verifica preliminarmente la regolarità della notificazione del ricorso. Risulta che, per irreperibilità relativa della destinataria, era stata inviata la raccomandata informativa (CAD), ma l'Agenzia non ha depositato l'avviso di ricevimento della CAD, necessario a provare il perfezionamento della notifica. L'intimata non ha svolto difese.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per cassazione. Rileva che, in caso di notificazione a mezzo posta con irreperibilità relativa del destinatario, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio richiede la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa (CAD). Poiché tale documento non è stato depositato e l'intimata non si è costituita, il ricorso è inammissibile. Nessuna statuizione sulle spese, e nessun provvedimento sul raddoppio del contributo unificato per la natura di Amministrazione dello Stato della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 8 L. n. 890/1982

    La prova del perfezionamento della notificazione eseguita a mezzo posta in caso di irreperibilità relativa del destinatario si fornisce esclusivamente mediante produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa (CAD), non essendo sufficiente la sola prova della spedizione.

  • art. 140 c.p.c.

    La disciplina della notificazione per irreperibilità relativa è richiamata in chiave analogica: la soluzione sulla necessaria produzione dell'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito si estende alla notificazione a mezzo posta.

  • art. 149 c.p.c.

    Per la notificazione a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento del piego raccomandato è richiesto ai fini della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e dell'instaurazione del contraddittorio.

  • art. 291 c.p.c.

    In mancanza dell'avviso di ricevimento e in assenza di attività difensiva dell'intimato non è consentita la rinnovazione della notificazione ai sensi di questa norma.

  • art. 372 c.p.c.

    L'avviso di ricevimento può essere prodotto fino all'udienza di discussione o all'adunanza camerale, anche senza notifica alle altre parti mediante elenco.

  • art. 379 c.p.c.

    Il documento può essere depositato fino all'inizio della relazione in udienza di discussione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Nel procedimento camerale il deposito è consentito fino all'adunanza della Corte, prima della relazione.

  • artt. 24 e 111, comma 2, Cost.

    L'interpretazione dell'art. 8 L. n. 890/1982 è data in senso costituzionalmente orientato, a tutela del contraddittorio e del diritto di difesa.

Massime di principio

  • Quando la notificazione dell'atto introduttivo avviene a mezzo posta e il destinatario è temporaneamente assente o altrimenti irreperibile in senso relativo, la prova del perfezionamento della notifica richiede la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa (CAD).
  • La sola prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata informativa non basta a dimostrare l'avvenuta instaurazione del contraddittorio.
  • Nel giudizio di cassazione, l'avviso di ricevimento mancante può essere depositato fino all'udienza o all'adunanza camerale, ma, se non viene prodotto e l'intimato non si difende, il ricorso è inammissibile.
  • In mancanza della prova del perfezionamento della notificazione del ricorso per cassazione non è consentita la concessione di un termine per integrare il deposito né la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c. se non ricorrono i relativi presupposti.
  • La disciplina della notificazione a mezzo posta e quella ex art. 140 c.p.c. sono accomunate da una evidente analogia funzionale, sicché le regole sulla prova del perfezionamento notificatorio possono essere lette in modo coerente tra i due modelli.
  • La regolarità del contraddittorio è un controllo preliminare e necessario nel giudizio di legittimità, che precede l'esame dei motivi di ricorso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioniNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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