Cassazione Penale, Sentenza n. 33880/2023 del 01/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 4 novembre 2022 del Tribunale di Bari che aveva rigettato la richiesta di rimessione in termini ai sensi dell'art. 175 c.p.p. per proporre opposizione al decreto penale di condanna n. 7/2018. Lamentava, in particolare, che la notifica del decreto era stata ritenuta valida per compiuta giacenza nonostante mancasse la prova dell'effettiva ricezione della raccomandata informativa prevista dall'art. 4 della legge n. 890/1982.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività: l'ordinanza impugnata era stata comunicata al difensore il 7 novembre 2022 e il ricorso doveva essere proposto entro il 23 novembre 2022 (termine di quindici giorni ai sensi dell'art. 585 c.p.p.), mentre è stato effettivamente proposto il 30 marzo 2023. La Corte ha inoltre ritenuto irrilevante la successiva comunicazione effettuata nel marzo 2023 su richiesta personale del Grieco, che non può far decorrere un nuovo termine per proporre impugnazione. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma invocata come titolo per la richiesta di rimessione in termini; la Corte non ha esaminato il merito della rimessione perché il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per tardività.
Norma richiamata dal ricorrente in relazione all'obbligo della raccomandata informativa; la questione dell'effettiva ricezione della raccomandata (versus la sola spedizione o compiuta giacenza) non è stata decisa nel merito a causa dell'inammissibilità per ritardo.
Norma sul termine per proporre il ricorso per cassazione: la Corte ha applicato il termine di quindici giorni decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza al difensore, ritenendo irrilevante qualsiasi successiva comunicazione richiesta dal ricorrente che non ristabilisca il termine.
Massime di principio
- I termini per proporre il ricorso per cassazione decorrono dalla comunicazione dell'atto al difensore; il mancato rispetto del termine comporta l'inammissibilità del ricorso.
- Una comunicazione successiva su richiesta personale del ricorrente non rinnova né sospende il termine per proporre impugnazione, salvo che non sussistano specifiche disposizioni che lo prevedano.
- Se il ricorso viene dichiarato inammissibile per motivi formali o procedurali (es. tardività), il giudice di legittimità generalmente non entra nel merito delle questioni sostanziali prospettate (es. validità della notifica per compiuta giacenza).
- Contestazioni sulla validità della notifica tramite raccomandata (es. prova della ricezione vs. prova della spedizione o giacenza) devono essere tempestivamente sollevate nell'atto di impugnazione o nell'istanza di rimessione, perché l'omesso rispetto dei termini può precluderne l'esame.
- La comunicazione degli atti al difensore e la corretta indicazione del domicilio processuale del difensore sono elementi essenziali per la decorrenza dei termini e per la regolarità delle impugnazioni.
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