Cassazione Penale, Sentenza n. 11601/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato di denuncia di un sinistro non accaduto (art. 642 c.p.), lamentando: 1) l'utilizzo a fondamento della condanna di dichiarazioni "de relato" rese dall'investigatore Mauro Brilli e di una dichiarazione scritta attribuita a Elvis Nica Iancu, senza che i testi di fonte diretta (Nica Iancu e la madre Tanta Baeram) fossero escussi nel dibattimento ai sensi dell'art. 195 c.p.p.; 2) un presunto travisamento delle dichiarazioni (uso di disconoscimenti relativi a sinistri diversi); 3) carenze nella verifica dell'autenticità e provenienza della dichiarazione scritta (divergenze di firma, età e possibilità di guida del dichiarante); 4) mancata motivazione specifica sull'applicazione della recidiva reiterata specifica infraquinquennale (art. 99, 4° co.), ossia la necessità che il giudice individui e argomenti perché la nuova condotta sia sintomatica di una perdurante inclinazione delinquenziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo ritenendolo infondato: le dichiarazioni de relato del Brilli e la dichiarazione scritta di Elvis Nica Iancu sono state considerate utilizzabili (in particolare poiché le difese non avevano chiesto in udienza l'escussione della fonte diretta e perché la dichiarazione resa all'investigatore privato è impiegabile). Sulla base di tali elementi il giudizio di responsabilità per art. 642 c.p. è stato ritenuto sufficientemente motivato e confermato. Tuttavia la Corte ha accolto il secondo motivo relativo alla recidiva: ha ritenuto che la Corte d'appello non abbia fornito una motivazione specifica e adeguata circa la sussistenza della recidiva reiterata specifica infraquinquennale ai sensi dell'art. 99 c.p., per cui ha annullato la sentenza limitatamente alla parte relativa alla recidiva e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Trieste per un nuovo giudizio su quel punto. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto.
Norme richiamate
Norma sostanziale che disciplina la denuncia di un sinistro non accaduto (frode in danno dell'assicurazione). La Corte ha confermato che, alla luce delle prove utilizzabili, la condotta contestata rientra in questa fattispecie.
art. 99, quarto comma, cod. pen.
Disciplina l'aumento di pena per recidiva reiterata specifica infraquinquennale. La Corte ha richiamato il principio che l'applicazione della recidiva richiede specifica motivazione in ordine al carattere sintomatico della nuova condotta rispetto ai precedenti.
Regola l'escussione della fonte diretta in caso di dichiarazione de relato. La Corte ha chiarito che la dichiarazione de relato è utilizzabile se la parte non richiede in dibattimento l'audizione della fonte diretta; l'inutilizzabilità deriva soltanto dall'inosservanza dell'art. 195 quando il giudice, a domanda di parte, non abbia disposto l'esame della fonte.
Prevede il potere d'ufficio del giudice di disporre l'esame della fonte diretta. La Corte ha precisato che l'inutilizzabilità della de relato non deriva dall'eventuale mancato esercizio di tale potere d'ufficio in assenza di domanda di parte.
artt. 391-nonies, 327-bis e 391-bis cod. proc. pen.
Norme che regolano l'attività di investigazione difensiva preventiva e le dichiarazioni raccolte da difensori o investigatori. La Corte ha osservato che l'attività investigativa privata è facoltativa e che le dichiarazioni rese ad investigatori privati (o da private parti) sono utilizzabili, salvo la specifica disciplina che si applicherebbe se rilevate nell'ambito di investigazione difensiva del difensore (art. 391-bis).
art. 191 e art. 240 cod. proc. pen.
Richiamati dalla ricorrente in relazione alla prova documentale e all'accertamento dell'autenticità. La Corte ha ritenuto invece che la provenienza della dichiarazione era stata accertata dall'investigatore e che le critiche sulla firma e sulla memoria del dichiarante non invalidano automaticamente l'utilizzabilità del documento.
Criteri generali per la determinazione della pena. Utilizzato come riferimento nel richiedere che, per la recidiva, si valuti il rapporto tra i fatti attuali e le condanne pregresse per verificarne la sintomaticità.
art. 606, comma 1, cod. proc. pen. (lett. b, c, d, e)
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge, vizio di motivazione). Il ricorso era fondato su questi canali; la Corte ha distinto tra motivi di fatto non riassorbibili in cassazione e questioni di diritto meritevoli di accoglimento (la recidiva).
Massime di principio
- Le dichiarazioni "de relato" riferite da un testimone (cioè ciò che il teste ha sentito da altri) possono essere utilizzate in giudizio se la parte interessata non ha chiesto in dibattimento l'escussione della fonte diretta ai sensi dell'art. 195 c.p.p.; l'assenza di una domanda di parte equivale a una rinuncia implicita all'escussione.
- Le dichiarazioni rese a investigatori privati o da soggetti privati prima dell'iscrizione della notizia di reato possono essere utilizzate, salvo che siano acquisite nell'ambito protetto dell'investigazione difensiva disciplinata dagli artt. 391-bis e seguenti; la loro utilizzabilità non è automaticamente esclusa.
- Una contestazione sulla provenienza o autenticità formale di una dichiarazione richiede specifiche prove o accertamenti per rendere la dichiarazione inutilizzabile; mere incongruenze formali (es. discrepanze di firma o riferimenti all'età) non annullano di per sé il valore probatorio se la provenienza è stata comunque attestata in atti.
- In sede di legittimità non è possibile ottenere una rivalutazione ex novo dell'attendibilità dei testi: le censure indirizzate a ottenere diversa valutazione delle prove di fatto sono in generale inammissibili salvo vizio di motivazione rilevante.
- L'applicazione della recidiva (in particolare quelle facoltative o la recidiva reiterata specifica infraquinquennale) richiede una motivazione specifica e congrua: il giudice deve spiegare perché la nuova condotta è sintomatica di una perdurante inclinazione al reato, valutando il rapporto concreto con i precedenti secondo i criteri dell'art. 133 c.p.
- Se il giudice di merito omette una motivazione richiesta dalla legge (ad es. sulla recidiva), la Cassazione può annullare limitatamente a quel profilo e disporre il rinvio per nuovo esame su quel punto senza necessariamente riformare l'intero dispositivo.
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