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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16722/2023 del 19/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per partecipazione ad associazione di stampo mafioso e reati connessi. Il ricorrente ha proposto cinque motivi: (1) insufficienza della gravità indiziaria rispetto alla contestata associazione mafiosa, contestando la sussistenza della forza intimidatrice e sostenendo possibili interpretazioni alternative dati la limitata estensione temporale dell'attività; (2) e (3) criticano la valutazione probatoria di specifiche intercettazioni relative ai capi 4-5-6 e 8, ritenute di "non certa portata"; (4) e (5) contestano l'attualità e l'esistenza delle esigenze cautelari rilevando il decorso di tempo (circa quattro anni) e l'estensione temporale dell'attività, invocando anche la presunzione di cui all'art. 275 c.p.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi relativi alle intercettazioni (2 e 3), valorizzando ammissioni del PALMA nelle conversazioni intercettate (tra cui la frase "l'altra volta" e l'affermazione "abbiamo sparato" e la descrizione del "fatto della Opel"), nonché la coerenza e ripetitività delle condotte. Ha considerato provata la partecipazione a reati estorsivi e la connessione con l'associazione capeggiata da CANNALIRE, anche alla luce di elementi che attestano omertà, controllo del territorio e gestione collettiva delle somme. Quanto alle esigenze cautelari, ha ritenuto applicabile la presunzione di cui all'art. 275 c.p.p. (comma 3) e ha osservato che la difesa non ha allegato elementi nuovi o documentali idonei a superarla; il semplice decorso del tempo non è risultato sufficiente. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176)

    art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020

    Riferimento alla modalità di trattazione del ricorso (contraddittorio scritto) ai sensi della norma emergenziale; la Corte conferma l'utilizzo della procedura prevista

  • Codice di procedura penale, art. 275, comma 3

    La presunzione prevista dall'art. 275(3) è stata ritenuta applicabile: in presenza di gravi indizi, sussistono esigenze cautelari salvo che l'imputato allegi elementi concreti volti a superare la presunzione

  • Codice di procedura penale, art. 274

    Definizione delle esigenze cautelari (incolumità dell'indagine, pericolo di fuga, reiterazione del reato); la Corte ha ritenuto che tali esigenze sussistessero sulla base degli elementi valutati

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Predisposizione della condanna alle spese e ad una somma alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte

  • Art. 9 (adempimenti di cancelleria)

    Ordine di invio alla cancelleria per gli adempimenti finali previsto dal dispositivo della sentenza

  • Giurisprudenza citata: Corte Costituzionale sentenze nn. 265/2010 e 231/2011

    Richiamo alla giurisprudenza costituzionale e di legittimità che ha riconosciuto il meccanismo della presunzione connessa agli indizi gravi e l'onere difensivo di allegare elementi per superarla

Massime di principio

  • Intercettazioni e ammissioni esplicite dell'imputato, se coerenti e corroborate da contesto e ripetitività, possono costituire base solida per la gravità indiziaria.
  • Nelle ipotesi di associazione di stampo mafioso la valutazione si basa su elementi quali omertà, controllo del territorio, gestione collettiva dei rapporti economici e la finalità agevolativa dell'associazione; tali elementi possono emergere anche da conversazioni e comportamenti ripetuti.
  • La presunzione di cui all'art. 275 c.p.p. in presenza di gravi indizi sposta l'onere sulla difesa: il semplice decorso del tempo non è sufficiente per superarla; è necessario produrre elementi nuovi o allegazioni concrete di dissociazione o mutamento di ruolo.
  • Le censure critiche sulle interpretazioni delle intercettazioni richiedono argumenti concreti e plausibili: contestare la portata delle intercettazioni senza produrre elementi alternative convincenti difficilmente ottiene successo.
  • Per contestare l'attualità delle esigenze cautelari occorre documentare fatti oggettivi intervenuti (es. dissociazione comprovata, cambiamenti di ruolo, interventi processuali rilevanti) che dimostrino la sopravvenuta inutilità della misura.

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