Cassazione Penale, Sentenza n. 16722/2023 del 19/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per partecipazione ad associazione di stampo mafioso e reati connessi. Il ricorrente ha proposto cinque motivi: (1) insufficienza della gravità indiziaria rispetto alla contestata associazione mafiosa, contestando la sussistenza della forza intimidatrice e sostenendo possibili interpretazioni alternative dati la limitata estensione temporale dell'attività; (2) e (3) criticano la valutazione probatoria di specifiche intercettazioni relative ai capi 4-5-6 e 8, ritenute di "non certa portata"; (4) e (5) contestano l'attualità e l'esistenza delle esigenze cautelari rilevando il decorso di tempo (circa quattro anni) e l'estensione temporale dell'attività, invocando anche la presunzione di cui all'art. 275 c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi relativi alle intercettazioni (2 e 3), valorizzando ammissioni del PALMA nelle conversazioni intercettate (tra cui la frase "l'altra volta" e l'affermazione "abbiamo sparato" e la descrizione del "fatto della Opel"), nonché la coerenza e ripetitività delle condotte. Ha considerato provata la partecipazione a reati estorsivi e la connessione con l'associazione capeggiata da CANNALIRE, anche alla luce di elementi che attestano omertà, controllo del territorio e gestione collettiva delle somme. Quanto alle esigenze cautelari, ha ritenuto applicabile la presunzione di cui all'art. 275 c.p.p. (comma 3) e ha osservato che la difesa non ha allegato elementi nuovi o documentali idonei a superarla; il semplice decorso del tempo non è risultato sufficiente. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176)
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Riferimento alla modalità di trattazione del ricorso (contraddittorio scritto) ai sensi della norma emergenziale; la Corte conferma l'utilizzo della procedura prevista
Codice di procedura penale, art. 275, comma 3
La presunzione prevista dall'art. 275(3) è stata ritenuta applicabile: in presenza di gravi indizi, sussistono esigenze cautelari salvo che l'imputato allegi elementi concreti volti a superare la presunzione
Codice di procedura penale, art. 274
Definizione delle esigenze cautelari (incolumità dell'indagine, pericolo di fuga, reiterazione del reato); la Corte ha ritenuto che tali esigenze sussistessero sulla base degli elementi valutati
Codice di procedura penale, art. 616
Predisposizione della condanna alle spese e ad una somma alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte
Art. 9 (adempimenti di cancelleria)
Ordine di invio alla cancelleria per gli adempimenti finali previsto dal dispositivo della sentenza
Giurisprudenza citata: Corte Costituzionale sentenze nn. 265/2010 e 231/2011
Richiamo alla giurisprudenza costituzionale e di legittimità che ha riconosciuto il meccanismo della presunzione connessa agli indizi gravi e l'onere difensivo di allegare elementi per superarla
Massime di principio
- Intercettazioni e ammissioni esplicite dell'imputato, se coerenti e corroborate da contesto e ripetitività, possono costituire base solida per la gravità indiziaria.
- Nelle ipotesi di associazione di stampo mafioso la valutazione si basa su elementi quali omertà, controllo del territorio, gestione collettiva dei rapporti economici e la finalità agevolativa dell'associazione; tali elementi possono emergere anche da conversazioni e comportamenti ripetuti.
- La presunzione di cui all'art. 275 c.p.p. in presenza di gravi indizi sposta l'onere sulla difesa: il semplice decorso del tempo non è sufficiente per superarla; è necessario produrre elementi nuovi o allegazioni concrete di dissociazione o mutamento di ruolo.
- Le censure critiche sulle interpretazioni delle intercettazioni richiedono argumenti concreti e plausibili: contestare la portata delle intercettazioni senza produrre elementi alternative convincenti difficilmente ottiene successo.
- Per contestare l'attualità delle esigenze cautelari occorre documentare fatti oggettivi intervenuti (es. dissociazione comprovata, cambiamenti di ruolo, interventi processuali rilevanti) che dimostrino la sopravvenuta inutilità della misura.
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