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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35493/2024 del 20/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e di semilibertà, ammettendo invece il ricorrente alla detenzione domiciliare; il ricorrente contestava il rifiuto dell'affidamento in prova ritenendo che il Tribunale avesse assunto decisioni fondate esclusivamente sulla relazione dell'ufficio di esecuzione penale esterna (sul mancato riconoscimento di responsabilità) e non avesse adeguatamente valutato elementi favorevoli (remota recidiva, assenza di carichi pendenti, lontananza da contesti criminali, condotta attuale e attività lavorativa anche se saltuaria). Lamentava violazione di legge e carenza motivazionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha confermato la legittimità della valutazione prognostica operata dal Tribunale di Sorveglianza che ha tenuto conto del consistente curriculum criminale, dell'assenza di stabile occupazione, delle conclusioni negative della relazione dell'ufficio di esecuzione penale esterna e delle informazioni di polizia. La Corte ha ritenuto coerente e non contraddittoria la motivazione del Tribunale, che ha comunque concesso una misura alternativa (detenzione domiciliare) ritenuta più adeguata alla situazione. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 47 ord. pen.

    si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo ed assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati

    La concessione dell'affidamento in prova richiede una valutazione prognostica basata sull'osservazione della personalità; il Tribunale può negare il beneficio se, dal bilancio complessivo, non emerge attendibilità sufficiente del percorso di rieducazione

  • art. 47, comma 2, legge n. 354/1975 (novellato dall'art. 7, comma 1, lett. a) d.lgs. 2/10/2018, n. 123)

    Per i soggetti non detenuti la valutazione prognostica deve avvenire anche mediante il contributo dell'ufficio di esecuzione penale esterna; le informazioni fornite dall'Uepe sono pertanto rilevanti, ma non vincolanti per il giudice

  • Giurisprudenza Cassazione (Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019)

    È legittimo che il tribunale di sorveglianza richieda un ulteriore periodo di osservazione o altri esperimenti premiali quando permangono dubbi prognostici, specie se il reato indica una significativa capacità di delinquere o contiguità con ambienti criminali

Massime di principio

  • La concessione dell'affidamento in prova è subordinata a una valutazione prognostica complessiva: elementi negativi (consistente curriculum criminale, mancanza di stabile lavoro, report negativi dell'Uepe, segnalazioni di polizia) possono giustificare il rifiuto.
  • Le valutazioni dell'ufficio di esecuzione penale esterna sono rilevanti ma non vincolanti: il giudice deve considerarle insieme ad altri elementi e motivare la scelta finale.
  • L'assenza di un'attività lavorativa stabile da sola non è automaticamente impeditiva della misura, ma contribuisce al giudizio prognostico se inserita in un quadro complessivo negativo.
  • In presenza di incertezze prognostiche il tribunale può legittimamente scegliere misure alternative meno favorevoli o richiedere un periodo di osservazione supplementare prima di concedere benefici più ampi.
  • In un ricorso simile, la strategia difensiva utile è dimostrare elementi concreti e aggiornati di modifica della condotta (lavoro stabile, percorso di recupero, assunzione di responsabilità) e contestare specificamente eventuali errori fattuali o carenze motivazionali nella decisione di merito.

Testo integrale

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