Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 6123/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202603426

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sezione Prima, che aveva accolto il ricorso dell’impresa seconda classificata e annullato l’aggiudicazione e gli atti di gara relativi al lotto 6

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa aggiudicataria)

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda una procedura aperta per l’affidamento, per 48 mesi, della fornitura di ausili per incontinenza e servizi connessi destinati alle aziende sanitarie della Regione Campania, relativamente al lotto 6. La stazione appaltante aveva aggiudicato il lotto alla Svas Biosana, che aveva ottenuto 86,06 punti, mentre la Santex aveva ottenuto 81,07 punti. La Santex aveva impugnato l’aggiudicazione contestando l’attribuzione di zero punti per tre sub-criteri relativi alle caratteristiche dei prodotti: presenza di sistema o sostanze dermoprotettive o lenitive, sistema di controllo degli odori e indicatore di cambio. Il TAR aveva ritenuto che l’obbligo, previsto dall’art. 16 del disciplinare, di produrre certificazioni o rapporti di prova con data non antecedente a diciotto mesi dalla pubblicazione del bando riguardasse soltanto i requisiti funzionali e non le caratteristiche dei prodotti. Svas Biosana ha appellato la sentenza deducendo, da un lato, che il TAR non avrebbe considerato le ulteriori ragioni esplicitate dalla Commissione in una relazione depositata in giudizio e che la mancata impugnazione di tale relazione mediante motivi aggiunti avrebbe dovuto determinare l’inammissibilità o improcedibilità del ricorso di primo grado; dall’altro, che il TAR avrebbe erroneamente interpretato la lex specialis, sostituendosi alla stazione appaltante nella valutazione tecnica. L’appellante ha inoltre prospettato ulteriori criticità dell’offerta tecnica della Santex, relative alla conformità della campionatura e alle schede tecniche.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e, riformando la sentenza del TAR, ha respinto il ricorso di primo grado della Santex. Il primo motivo è stato respinto. La relazione della Commissione, redatta dopo la conclusione delle operazioni di gara e depositata in giudizio per esplicitare ex post le ragioni dell’attribuzione dei punteggi, non ha natura provvedimentale, ma costituisce un ausilio difensivo dell’Amministrazione; pertanto, non sussisteva alcun onere della Santex di impugnarla con motivi aggiunti. Le ragioni rilevanti della valutazione dovevano essere ricavate dai verbali di gara, mentre una motivazione postuma non poteva integrare le ragioni originarie dell’operato della Commissione. Sono state inoltre ritenute inammissibili le nuove contestazioni formulate dall’appellante su ulteriori profili dell’offerta tecnica della Santex, perché non risultanti dai verbali e non dedotte mediante ricorso incidentale in primo grado. Il secondo motivo è stato invece accolto. Secondo il Consiglio di Stato, l’Allegato A7 consentiva di documentare anche le caratteristiche dei prodotti mediante certificazioni o rapporti di prova rilasciati da laboratori certificati. L’art. 16 del disciplinare, imponendo genericamente che le certificazioni avessero data non antecedente a diciotto mesi dalla pubblicazione del bando e riferendosi all’Allegato A7 senza distinguere tra requisiti funzionali e caratteristiche dei prodotti, aveva portata generale rispetto alla documentazione dell’offerta tecnica. La prescrizione si applicava quindi anche alle certificazioni eventualmente prodotte per documentare le caratteristiche dei prodotti. Poiché i rapporti di prova prodotti dalla Santex erano risalenti oltre il limite temporale previsto, la Commissione aveva correttamente attribuito zero punti per i tre sub-criteri. Le spese del doppio grado sono state compensate, con rimborso del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 16 del disciplinare di gara

    certificazioni e/o rapporti di prova con data non antecedente diciotto mesi dalla pubblicazione del bando sulla GUUE

    La prescrizione, riferita genericamente all’Allegato A7 e alla documentazione dell’offerta tecnica, si applica anche alle certificazioni o ai rapporti di prova eventualmente prodotti per documentare le caratteristiche dei prodotti, non soltanto ai requisiti funzionali.

  • art. 74 c.p.a.

    Richiamato nell’intestazione della sentenza; dal testo non emerge una specifica applicazione decisoria.

  • art. 120 c.p.a.

    Richiamato in relazione al rito appalti; dal testo non emerge una specifica applicazione decisoria.

  • art. 73 c.p.a.

    Richiamato per lo scambio delle memorie difensive nel giudizio d’appello.

Massime di principio

  • Quando la lex specialis stabilisce, con formulazione generale riferita a un allegato relativo alla documentazione dell’offerta tecnica, che le certificazioni o i rapporti di prova devono avere una determinata data massima di aggiornamento, tale limite temporale si applica anche alle certificazioni facoltativamente prodotte per documentare specifiche caratteristiche dell’offerta, salvo che la disciplina di gara distingua espressamente tra diversi parametri o categorie documentali.
  • La relazione della commissione di gara redatta dopo la conclusione delle operazioni e depositata nel giudizio per esplicitare le ragioni dell’operato non ha natura provvedimentale e non deve essere autonomamente impugnata con motivi aggiunti; essa non può tuttavia integrare ex post la motivazione dell’atto di gara, che deve risultare dai verbali e dagli atti originari.
  • Il controinteressato non può introdurre per la prima volta in appello ulteriori profili di illegittimità dell’offerta del ricorrente, non risultanti dai verbali di gara, quando tali profili avrebbero dovuto essere dedotti in primo grado mediante ricorso incidentale diretto a neutralizzare il ricorso principale.
  • L’interpretazione della lex specialis deve essere svolta considerando il tenore complessivo delle sue disposizioni: se un allegato consente di documentare determinate caratteristiche mediante certificazioni o rapporti di prova e il disciplinare assoggetta genericamente tali documenti a un limite temporale, la commissione può legittimamente negare il punteggio quando i documenti prodotti siano oltre tale limite.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneProcedura di garaRito appalti e sorte del contrattoAppello
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblicaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.