Cassazione Civile, Ordinanza n. 22816/2023 del 27/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Dal testo emerge una controversia risarcitoria da inadempimento contrattuale diverso dall'obbligazione pecuniaria, nella quale il giudice di merito ha liquidato il danno complessivo in euro 378.219,56 distinguendo tra danno emergente e lucro cessante. Il ricorrente non contesta la quantificazione del danno emergente, ma impugna solo il capo relativo al lucro cessante, lamentando il criterio usato per la sua liquidazione. La Corte osserva che l'obbligazione risarcitoria per inadempimento contrattuale non pecuniario ha natura di debito di valore e deve comprendere sia danno emergente sia lucro cessante; tuttavia il sindacato di legittimità sulla liquidazione del danno emergente è precluso, perché non specificamente censurata. Quanto al lucro cessante, il testo riportato introduce il tema del criterio di liquidazione e della sua decorrenza, ma non consente di ricostruire integralmente l'intera fattispecie oltre il profilo della contestazione sul quantum di tale voce.
La decisione
La Corte richiama il principio secondo cui il risarcimento del danno da inadempimento di obbligazioni contrattuali non pecuniarie è un debito di valore e comprende danno emergente e lucro cessante. Poiché il ricorrente ha censurato solo la liquidazione del lucro cessante e non quella del danno emergente, è escluso il controllo sul criterio usato per la prima voce. Dal testo disponibile non emerge con certezza il dispositivo finale, ma la motivazione riportata si orienta nel senso del rigetto della doglianza relativa alla voce non contestata e della verifica solo sul capo impugnato.
Norme richiamate
Il risarcimento deve comprendere sia la perdita subita (danno emergente) sia il mancato guadagno (lucro cessante), ossia tutte le conseguenze immediate e dirette dell'inadempimento.
Il testo richiama il tema della decorrenza degli interessi e della liquidazione del lucro cessante, ma non consente di estrarre una specifica regula decidendi autonoma oltre al principio sul risarcimento del debito di valore.
Massime di principio
- Il risarcimento del danno derivante dall'inadempimento di un'obbligazione contrattuale diversa da quella pecuniaria ha natura di debito di valore, perché sostituisce l'utilità materiale che il creditore avrebbe ottenuto con l'esatta esecuzione della prestazione.
- Tale risarcimento deve ricomprendere entrambe le componenti del pregiudizio patrimoniale: il danno emergente, che reintegra la perdita già subita, e il lucro cessante, che compensa il mancato godimento del bene o del suo equivalente economico fino alla decisione.
- In sede di legittimità non è possibile estendere il sindacato a capi di sentenza non specificamente censurati: se la parte impugna solo la liquidazione di una voce di danno, resta preclusa la revisione del criterio adottato per la voce non contestata.
- La liquidazione del danno emergente avviene tramite la stima del valore della prestazione non adempiuta e la sua conversione in denaro al momento della decisione, mentre il lucro cessante attiene al mancato godimento del bene o dell'equivalente sino alla sentenza.
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