Cassazione Penale, Sentenza n. 23202/2025 del 20/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Genova che, in sede di appello ex art. 310 c.p.p., aveva accolto l'appello del P.M. e disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti del ricorrente per i reati provvisoriamente ascritti (artt. 110, 624, 625 nn. 2, 4, 5 e 6 c.p.). Il ricorrente deduce l'erronea applicazione di norme processuali (artt. 125, comma 3; 192, comma 2; 546, comma 1 lett. e); 292 c.p.p.) e censura la carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione nella parte in cui il Tribunale afferma di non poter visionare integralmente il volto nei video del 15-16/11/2023 ma ritiene comunque sussistere elementi sufficienti per identificarlo. Contesta in particolare il valore probatorio del riconoscimento effettuato da un operante di P.G., l'incerta rilevanza della felpa/maglietta "Ralph Loren" rinvenuta, e la valutazione dei contatti telefonici tra terzi come elemento di collegamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il riconoscimento dell'indagato operato da personale di polizia giudiziaria con pregressa conoscenza personale costituisce, ai fini cautelari, indizio grave e preciso e che la valutazione della sua attendibilità e dei riscontri (visione di plurime video-immagini di buona qualità, apprezzamento di andatura/postura e particolari del volto anche se parzialmente occultato, nonché riscontro con la maglietta rinvenuta presso l'abitazione) è rimessa al giudice del merito. La Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse dato adeguata e congrua motivazione sulle ragioni dell'attendibilità del riconoscimento e che le censure del difensore in realtà sollecitassero un nuovo esame del merito, cosa preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre ritenuto irrilevante, ai fini decisionali, la contestata tenuità del riscontro telefonico dedotta dalla difesa. Per legge (art. 616 c.p.p.) il ricorrente è condannato al pagamento delle spese di procedimento.
Norme richiamate
Codice di procedura penale, art. 310
Disciplina il giudice d'appello per le misure cautelari; il Tribunale ha agito in questa qualità nell'esame dell'appello del P.M.
Codice penale, artt. 110, 624, 625 nn. 2, 4, 5 e 6
Indicano i reati provvisoriamente ascritti al ricorrente (concorso nei reati di furto/rapina e circostanze aggravanti indicate dai commi elencati); sono il titolo di accusa alla base della richiesta di misura cautelare.
Codice di procedura penale, art. 125, comma 3
Richiamato dalla difesa come parametro di applicazione delle misure cautelari; la Corte ha ritenuto comunque corretta la valutazione del Tribunale sulla gravità indiziaria.
Codice di procedura penale, art. 192, comma 2
Norma relativa alle prove; evocata dalla difesa nell'ambito della doglianza sul valore probatorio del riconoscimento, ma la Corte ha ritenuto la valutazione del giudice del merito congrua.
Codice di procedura penale, art. 546, comma 1 lett. e)
Norma processuale citata dalla difesa tra le disposizioni richiamate per censurare il provvedimento; la Corte non ha rilevato vizio applicativo.
Codice di procedura penale, art. 292
Norma richiamata dalla difesa sul tema della motivazione e valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto che non sussistessero carenze di motivazione tali da giustificare la cassazione.
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede la condanna per le spese processuali a seguito del rigetto del ricorso; la Corte ha applicato tale norma condannando il ricorrente al pagamento delle spese.
Regolamento di esecuzione cod. proc. pen., art. 28
Riferimenti formali agli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione; la Corte dispone che siano eseguiti gli adempimenti previsti.
Massime di principio
- Il riconoscimento fotografico/filmato compiuto da un operante di Polizia Giudiziaria che conosce personalmente l'indagato può costituire, ai fini cautelari, un indizio grave e preciso se adeguatamente motivato dal giudice del merito.
- La valutazione della qualità delle immagini (possibilità di apprezzare andatura, postura e tratti parziali del volto) e dei riscontri materiali (capo di abbigliamento rinvenuto) rientra nel sindacato di merito del giudice e non è sindacabile in sede di cassazione se correttamente motivata.
- La Corte di Cassazione non procede a una nuova valutazione delle risultanze probatorie: le doglianze devono riguardare vizi di diritto o carenze manifeste, contraddittorie o illogiche della motivazione, non il semplice dissenso sulla valutazione del merito.
- Elementi di riscontro indiretti (contatti telefonici, rapporti tra terzi, circostanze familiari) devono essere contestualizzati e motivati adeguatamente per rafforzare il quadro indiziario; da soli possono essere insufficienti se non collegati concretamente all'illecito.
- Per contrastare efficacemente un provvedimento cautelare fondato su riconoscimenti e riscontri filmati, la difesa dovrebbe mirare a dimostrare lacune oggettive nella qualità delle immagini, assenza di coerenza cronologica o spazio-temporale dei riscontri, o vizi procedurali rilevanti, piuttosto che sollecitare una riconsiderazione meramente probatoria.
- La presenza di un capo di abbigliamento simile non vale automaticamente come prova di identità data l'ampia diffusione di alcuni marchi; tuttavia, se il giudice valuta la corrispondenza in termini particolari (modello, colore, dettagli) può considerarla elemento corroborante.
- In sede di appello cautelare (art. 310 c.p.p.) il tribunale può rivedere la decisione del G.I.P.; la successiva impugnazione per cassazione è limitata ai profili di legittimità e motivazione formale.
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