Cassazione Penale, Ordinanza n. 38888/2025 del 02/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva rigettato la richiesta di riapertura dell'istruttoria dibattimentale. In particolare, ha dedotto la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p. per mancata assunzione di una prova decisiva, cioè l'esame di un soggetto indicato come persona che, a sua insaputa, avrebbe aperto un conto corrente a suo nome. La difesa sosteneva che l'imputato avrebbe consegnato i propri documenti di identità e una carta postepay a tale soggetto per ottenere un lavoro in Svizzera, mai poi conseguito. La Corte di merito aveva ritenuto la richiesta irrilevante e la tesi difensiva inverosimile, perché priva di riscontri, smentita da ulteriori accertamenti e non supportata da alcuna denuncia per il presunto furto di identità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero generiche e meramente riproduttive di questioni già esaminate e disattese con motivazione logica e giuridicamente corretta dalla Corte territoriale, insuscettibile di censura in sede di legittimità. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, rilevando la mancanza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. d) c.p.p.
La deduzione di mancata assunzione di una prova decisiva è stata ritenuta inammissibile perché formulata in modo generico e riproduttivo di censure già esaminate; la prova richiesta è stata considerata irrilevante alla luce della motivazione della Corte di merito.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
È richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e per giustificare la condanna alla sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- È inammissibile in cassazione il motivo che, denunciando la mancata assunzione di una prova decisiva, si risolva in censure generiche o meramente reiterative di questioni già motivatamente disattese dal giudice di merito.
- La richiesta di riapertura dell'istruttoria dibattimentale è insindacabile in cassazione quando il diniego del giudice di merito sia sorretto da motivazione immune da vizi logici e fondata sull'irrilevanza dell'incombente istruttorio.
- Una prova è non decisiva quando la tesi difensiva che dovrebbe sorreggerla risulti priva di riscontri, smentita da elementi di indagine e non supportata da iniziative coerenti della parte, come la mancata denuncia del preteso furto di identità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che sia ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 2 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38841/2025 del 02/12/2025
- ordinanza_penale · 2 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38842/2025 del 02/12/2025
- ordinanza_penale · 2 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38843/2025 del 02/12/2025
- ordinanza_penale · 2 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38844/2025 del 02/12/2025
- ordinanza_penale · 2 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38845/2025 del 02/12/2025
- ordinanza_penale · 2 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38846/2025 del 02/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →